Città di Vittoria

UFFICIO TRIBUTI

 

 

 

 

 

Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali in attuazione del disposto dell’art. 13 della Legge n.289/2002 approvato con atto del Consiglio Comunale n.38 del 06 marzo 2003

 

 

                                                                                                                                                                                                         .n.d.r. Per le modalità applicativo vedi ALLEGATO

 

Art. 1               Oggetto del condono

 

Art. 2               Soggetti interessati

 

Art. 3               Presentazione delle domande di condono

 

Art. 4               Scadenze

 

Art. 5               Possibilita’ di pagamento rateale

 

Art. 6               Tributi locali condonabili

 

Art. 7               Definizione agevolata della tassazione occupazione suolo pubblico

 

Art. 8               Definizione agevolata canoni idrici (acqua-fognatura-depurazione)

 

Art. 9               Definizione agevolata degli avvisi di pagamento TARSU

 

Art. 10             Definizione agevolata degli avvisi di accertamento TARSU e Imposta sulla Pubblicita’

 

Art. 11             Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti

 

Art. 12             Definizione agevolata dell’Imposta Comunale sugli Immobili

 

Art. 13             Criteri per le riduzioni e/o agevolazioni

 

Art. 14             Disposizioni di carattere generale

 

 

 

Art. 1

Oggetto del condono

 

   1.Con il presente atto , il Comune di Vittoria intende consentire e regolamentare la definizione agevolata dei tributi di propria esclusiva competenza , al fine di permettere in breve tempo di sanare le posizioni debitorie nei confronti di questo Ente.

 

 

 

 

Art. 2

Soggetti interessati

 

   1. Possono avvalersi delle disposizioni agevolative in argomento tutti i soggetti , persone fisiche e non , tenuti al versamento dei tributi locali , debitori per omesso (totale o parziale) e/o tardivo versamento degli stessi .    

   2. La definizione agevolata riguarda sia i contribuenti gia’ iscritti a ruolo o nelle liste di carico dell’Ente , sia quelli di prima iscrizione .

 

 

 

 

Art. 3

Presentazione delle domande di condono

 

   1. La richiesta di regolarizzazione deve essere presentata nell’apposita modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi ; saranno ammesse anche domande presentate informalmente utilizzando schemi del modulo di domanda similari .

   2. Le richieste di condono dovranno essere presentate presso l’Ufficio Tributi del Comune .

   3. Le richieste di definizione agevolata possono essere presentate al Comune anche per raccomandata semplice ; in tal caso ai fini della presentazione fa fede il timbro postale di partenza.

 

 

 

Art. 4

Scadenze

 

   1. Il 31 maggio 2003 e’ l’ultimo giorno utile :

- per presentare le domande di condono corredate , nel caso di soggetti non iscritti , dalla denuncia di prima iscrizione ;

- per effettuare il pagamento in unica soluzione ovvero il versamento della prima rata , salvo conguaglio , per chi sceglie la forma di pagamento rateizzata . La ricevuta dell’avvenuto versamento in un'unica soluzione o della prima rata deve essere allegata all’istanza di definizione agevolata a pena di inammissibilita’ della stessa.

   2. Qualora non venga eseguito il pagamento di quanto dovuto alla data del 31.05.2003 la domanda di condono e’ priva di effetti.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5

Possibilita’ di pagamento rateale

 

    1. Per le regolarizzazioni regolamentate dal presente atto e’ possibile usufruire delle seguenti facilitazioni di pagamento :

- per le persone fisiche il pagamento puo’ essere effettuato , oltre che in un’unica soluzione , anche in 2 rate bimestrali  per importi dovuti superiori a € 100,00 ; in 5 rate bimestrali per importi dovuti superiori a € 200,00 ; in 10 rate bimestrali  per importi dovuti superiori a € 500,00 ; in 12 rate bimestrali  per importi dovuti superiori a € 1.000,00 ;

- per le attivita’ produttive il pagamento  puo’ essere effettuato , oltre che in un’unica soluzione , anche in 2 rate bimestrali  per importi dovuti superiori a € 200,00 ; in 5 rate bimestrali per importi dovuti superiori a € 400,00 ; in 10 rate bimestrali  per importi dovuti superiori a € 1.000,00 ; in 12 rate bimestrali  per importi dovuti superiori a € 2.000,00

   2. Per le rate successive alla prima , gli importi dovuti sono maggiorati degli interessi al tasso del 3% annuo per il periodo di differimento.

 

 

 

Art. 6

Tributi locali condonabili

 

   1. La regolamentazione del presente atto riguarda la definizione agevolate dei seguenti tributi :

- imposta comunale sugli immobili

- canone occupazione suolo pubblico

- imposta sulla pubblicita’

- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni

- canoni idrici (acqua-fognatura-depurazione)

i quali possono essere definiti con riduzione e/o esenzioni di sanzioni , pene pecuniarie e interessi non ancora corrisposti , mediante il pagamento di una somma determinata secondo i criteri appresso illustrati.

 

 

 

Art. 7

Definizione agevolata della tassazione occupazione suolo pubblico

 

   1. E’ oggetto di definizione agevolata la tassazione per occupazione suolo pubblico per gli anni 2000-2001 e 2002.

   2. E’ dovuto il pagamento annuo del tributo oltre all’interesse del 3% annuo senza addebito di sanzioni e/o spese accessorie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8

Definizione agevolata dei Canoni Idrici (Acqua-Fognatura-Depurazione)

 

1.      E’ oggetto di definizione agevolata il pagamento dei canoni idrici dovuti per gli anni dal 1996 al 2001. E’ dovuto il pagamento dei canoni annui  oltre all’interesse del 3% annuo  senza addebito di sanzioni e spese accessori.

 

 

 

 

Art. 9

Definizione agevolata degli  avvisi di pagamento TARSU

 

   1. Gli  avvisi di pagamento  TARSU trasmessi alla data del 31.12.2002 ed relativi a periodi d’imposta antecedenti il 2002 , per i quali non sia stata perfezionata l’adesione all’accertamento propedeutico possono essere definiti attraverso l’abbattimento delle sanzioni a ¼ .

 

 

 

 

Art. 10

Definizione agevolata degli avvisi di accertamento TARSU e Imposta sulla Pubblicita’

 

   1. Gli avvisi di accertamento emessi per Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e per Imposta sulla Pubblicita’  per i quali alla data del 31.12.2002 non sono spirati i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti senza applicazione di sanzioni e interessi . La definizione degli avvisi di accertamento si perfeziona mediante il versamento del tributo dovuto entro il 31.05.2003.

 

 

 

Art. 11

Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti

 

   1. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio ,  possono essere definite , a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio con il pagamento del tributo e la riduzione a ¼ delle sanzioni e degli interessi accertati e maturati oltre alle ulteriori somme dovute il cui pagamento e’ previsto in pendenza di lite anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate.

   2. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese sino al 31.05.2003 ; qualora sia stata gia’ fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento .

   3. Entro il 31.05.2003 il Funzionario Responsabile comunichera’ alle segreteria delle commissioni tributarie la regolare definizione della lite pendente ed il pagamento integrale di quanto dovuto con la richiesta di dichiarare estinto il giudizio.

   4. Per liti pendenti si intendono quelle aventi ad oggetto avvisi di accertamento , provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

 

 

 

 

Art. 12

Definizione agevolata dell’Imposta Comunale sugli Immobili

 

   1. Entro il 31.05.2003 e’ possibile sanare l’omessa o infedele dichiarazione ICI per tutte le annualita’ pregresse con la presentazione di una comunicazione integrativa e/o sostitutiva ai sensi dell’art.59 del D.Lgs 446/97.

   2. Entro il termine del 31.05.2003 e’ possibile regolarizzare gli omessi (totali o parziali) e/o tardivi versamenti dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per le annualita’ sino al 2002 con il pagamento di quanto dovuto a titolo d’imposta oltre agli interessi al tasso del 3% sino alla data dell’effettivo pagamento.

   3. Si considerano nei termini tutte le dichiarazioni ICI presentate entro il termine del D.Lgs 504/92 relative alle annualita’ sino al 31.12.2002. 

   4. Per gli avvisi di accertamento notificati alla data del 31.12.2002 e’ possibile procedere alla definizione agevolata con il pagamento dell’imposta dovuta oltre gli interessi al tasso del 3% sino alla data dell’effettivo pagamento.

 

 

 

 

Art. 13

Criteri per le riduzioni e/o agevolazioni

 

1.      Sull’importo dei tributi dovuti saranno concesse le riduzioni e/o agevolazioni anno per anno vigenti con presentazione di apposita istanza entro il termine di cui al precedente art. 3.

 

 

 

 

 

Art. 14

Disposizioni di carattere generale

 

  1. Le domande di definizioni agevolata sono irrevocabili ed estendono la loro efficacia nei confronti di tutti i coobligati anche se presentate da uno solo di essi.

   2. La definizione agevolata dei tributi locali ai sensi del presente regolamento non puo’ in alcun caso dar luogo al rimborso di maggiori tasse versate nonche’ delle sanzioni ed interessi corrisposti antecedentemente l’entrata in vigore del presente regolamento.

   3. Con proprio determinazione il Sindaco puo’ concedere proroga alla data fissata dal precedente art.3 c.1  e comunque non oltre il 31.07.2003.

   3. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore del presente atto , coincidente con la pubblicazione all’albo pretorio , sostituendo ogni altra previsione agevolativi che questo Comune aveva posto in essere.  

 

 

.n.d.r. Per le modalità applicativo vedi ALLEGATO