Modalita’ e disposizione in materia di “Regolamento
per la definizione agevolata dei tributi locali” approvato con atto del
Consiglio Comunale n.38 del 06 marzo
2003 .
1. Premessa
2. Contribuenti ammessi
3. Modalita’ di presentazione
4. Versamento dei tributi
5. Errore scusabile
6. Occupazione suolo pubblico
7. Canoni idrici
8. Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
9. Imposta Comunale sugli Immobili
10. Esclusione
11. Mancata sospensione dei termini
12. Adempimenti dell’Ufficio Tributi
13. Soggetti a cui richiedere assistenza
1. Premessa
L’art.13 della L. 289/02 ha introdotto la possibilita’ di una regolarizzazione dei tributi locali da attuare nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione degli atti destinati a disciplinare i tributi stessi.
In sostanza la norma ha rimandato agli enti locali sia la decisione in merito all’opportunita’ di concedere la definizione agevolata , sia la determinazione dei contenuti della stessa.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 06.03.2003 e’ stato approvato il “Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali” in attuazione dell’art.13 della Legge Finanziaria 2003.
Il regolamento nel rispetto sia dell’art.13 della L. 289/02 sia delle riserve di legge gia’ fissate dall’art.52 del D.Lgs. 446/97 disciplina le forme di definizione agevolate per tutti i tributi locali propri ovvero i tributi la cui titolarita’ giuridica ed il cui gettito sono attributi all’ente locale.
2. Contribuenti ammessi
Sono ammessi alla definizione agevolata tutti i contribuenti , indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
Sono altresi’ ammessi a presentare istanze i liquidatori , i curatori fallimentari , gli eredi , i curatori dell’eredita’ giacente .
3. Modalita’ di presentazione
Le richieste di definizione potranno essere presentate presso l’Ufficio Tributi e/o l’Ufficio Protocollo del Comune ; saranno ammesse anche le istanze inviate tramite servizio postale , ai fini della tempestivita’ dell’istanza fara’ fede la data di invio della stessa.
4. Modalita’ di versamento dei tributi
L’art.4 del regolamento comunale prevede il versamento di quanto dovuto entro il 31 maggio 2003 o in caso di richiesta di rateizzazione ,il versamento entro la stessa data, della prima rata. Il mancato pagamento di due rate consecutive rende inefficace la richiesta di rateizzazione e comportera’ l’iscrizione a ruolo dell’intero ammontare dovuto.
5. Errore scusabile
In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta , l’art.4 del citato regolamento , permette , qualora si riconosciuta la scusabilita’ dell’errore, la regolarizzazione del pagamento su invito dell’Ufficio .
6. Occupazione suolo pubblico
Il pagamento di quanto dovuto dovra’ essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale intestato a Comune di Vittoria – servizio Cosap - ccp. n. 11606977 ; indicando nella causale le annualita’ definite e nel caso di pagamento rateale il numero della rata pagata.
7. Canoni idrici
Il pagamento di quanto dovuto dovra’ essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale intestato a Comune di Vittoria – serv.tesoreria riscossione canoni idrici – c/c n. 10973972 ; indicando nella causale le annualita’ definite e nel caso di pagamento rateale il numero della rata pagata.
Dalla presente agevolazione e’ escluso il canone depurazione anno 1998 che sara’ oggetto di apposito ruolo senza addebito di sanzioni e/o interessi.
8. Tassa smaltimento
rifiuti solidi urbani
Il pagamento di quanto dovuto per TARSU e’ da effettuarsi per il tramite del Concessionario della riscossione Montepaschi Serit spa , presso lo sportello di via Cialdini n.93 - Vittoria.
Per il pagamento di quanto dovuto su avviso di accertamento e/o di pagamento e’ consigliato produrre allo sportello della Montepaschi Serit spa l’avviso a cui si riferisce il pagamento.
Il modulo di adesione prevede per la TARSU l’ipotesi di riduzione dell’imposta. Tale campo va riempito esclusivamenti nelle ipotesi di richiesta , ai sensi dell’art.13 del regolamento comunale di definizione agevolata , di riduzioni dell’imposta precedentemente non richieste e/o non concesse.
Esempio : utente unico occupante che per l’anno in riferimento non
aveva richiesto la riduzione del 33% o aveva presentato istanza oltre i termini
. L’art.13 consente la richiesta di riduzione per le annualita’
oggetto di definizione agevolata.
9. Imposta comunale
sugli immobili
Il modulo di adesione prevede l’indicazione degli elementi necessari allo sviluppo ed al controllo del conteggio per il pagamento dell’imposta. E’ possibile allegare le visure catastali e/o ogni altro prospetto/allegato che consenta all’Ufficio il corretto controllo dell’imposta oggetto di definizione agevolata.
Per i coniugi contitolari la richiesta di definizione agevolata dovra’ essere presentata singolarmente da ciascun coniuge.
Il pagamento e’ da effettuare tramite bollettino di conto corrente postale – ICI violazione – ccp n. 271965 intestato a Montepaschi Serit spa .
10. Esclusione
L’accesso alla procedura di definizione agevolata e’ interdetto nelle seguenti ipotesi :
- notifica precedente al 31.12.2002 di cartella esattoriale per riscossione coattiva dei tributi ;
- avvisi di accertamento TARSU definitivi e definiti con adesione del contribuente
- liti per le quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato
11. Mancata
sospensione dei termini
La mancata sospensione dei termini per gli accertamenti in materia di tributi locali , cosi’ come invece previsto per i tributi erariali dall’art.11 c.1 della L. 289/02 e l’impossibilita’ da parte dell’Ente locale di intervenire in questo senso , potra’ comportare la notifica successiva al 01.01.2003 di cartelle esattoriale per posizioni oggetto di definizione agevolata . In tali ipotesi il contribuente e’ invitato a produrre copia della cartella esattoriale onde consentire all’Ufficio di bloccare , in attesa del completo pagamento , ogni procedura di riscossione coattiva da parte del Concessionario.
12. Adempimenti
dell’Ufficio Tributi
L’Ufficio , ricevute le istanza di adesione alla definizione agevolata , nel minor tempo possibile dova’ :
- controllare i valori oggetto di definizione agevolata ;
- dare ogni comunicazione ai contribuenti in merito al corretto o meno calcolo dei tributi oggetto di definizione agevolata
- porre in essere tutti gli adempimenti per il recupero dei tributi dovuti oltre le relative sanzioni e interessi nel caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata.
13. Soggetti a cui richiedere assistenza
L’Ufficio Tributi dara’ ogni assistenza e/o chiarimenti sulle modalita’ di presentazione delle istanze nonche’ per il versamento dei tributi.
I contribuenti potranno inoltre rivolgersi alle organizzazione sindacali , di categoria e agli ordini professionali .
In particolare per i professionisti , le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali sara’ possibile fissare preventivamente appuntamenti per controllo e verifica di piu’ posizioni tributarie. Gli incontri , previo appuntamento , si terranno nelle giornate di Lunedi’ , Mercoledi’ e Venerdi’ dalle 15.30 alle 18.30 .