Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa.

  Stampa


CAPITOLO PRIMO
Che cos'è il Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa  
Bozza contratto individuale
Procedure
Calcolo compenso 2001

CAPITOLO SECONDO
Rimborso spese
Inps
 


Che cos'è la Collaborazione Coordinata e Continuativa


Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa riguarda quelle persone che prestano, anche per periodi brevissimi, la loro professionalità in maniera autonoma, per conto di un committente. La definizione dei contenuti del contratto è demandata alla libera contrattazione delle parti. L'espressione "coordinata e continuativa" sta ad indicare la necessità per il committente di adeguare la prestazione ai tempi e ai risultati previsti dal progetto o dal programma produttivo. L'attività che viene svolta è coordinata con quella del committente, ma il lavoro è prevalentemente personale. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non contempla per il lavoratore l'obbligo di una presenza sul luogo di lavoro ed ha una condizione di mancata subordinazione del lavoratore al datore di lavoro.
Questo tipo di contratto in realtà pur mantenendo requisiti di autonomia, in quanto il lavoratore può organizzare come meglio crede il proprio lavoro, presenta anche significative somiglianze con il lavoro subordinato, la più rilevante delle quali riguarda la dipendenza economica nei confronti del committente: questa condizione da sola, spesso, inficia la natura di negozio paritario che questo rapporto vuole avere.


Contratto di collaborazione: con il 2001 nuove agevolazioni e vantaggi
Chi presta la propria opera in questo modo, proprio in quanto non assunto, non gode dei benefici previsti per i lavoratori tradizionali, automi e subordinati . Il datore di lavoro non è tenuto a versamenti contributivi, al rispetto dei limiti tariffari e al preavviso di licenziamento. Queste agevolazioni portano sicuramente a un maggior numero di assunzioni regolate secondo questi termini, anche se tale contratto non tutela particolarmente il lavoratore.

Attualmente questi soggetti non godono di tutele relativamente alla malattia, alla sicurezza sul lavoro, per non parlare di diritti di formazione e aggiornamento. Solo recentemente un provvedimento ha esteso loro una forma di tutela per la maternità e per il reddito familiare.Gli iscritti alla gestione separata Inps hanno superato il milione ma si può ritenere che i soggetti coinvolti da questa forma di lavoro siano molto più numerosi.
La regolamentazione della prestazione coordinata e continuativa è unicamente di tipo fiscale: le collaborazioni sono previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (art. 49) che disciplinano gli obblighi per i titolari di questo tipo di reddito e dal codice di procedura civile (art. 409) che specifica le aree di competenza di lavoro.

 


Bozza di CONTRATTO    

 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 

 TRA

 

La... , con sede in……….. , in persona del legale rapp.te ...pro tempore…… ...cod. fisc. D’ora innanzi committente;

    E

Il signor __________________________ nato il __________ a ______________ e residente in ___

_________ via _______________ n ___________     cf__________________d’ora innanzi collaboratore;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

  1.La committente conferisce incarico al - il quale accetta - di prestare la propria attività di collaborazione avente per oggetto ... ;

   2.Il COLLABORATORE si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione coordinata, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno lui avanzate dagli organi direttivi della società, nei limiti e con le modalità del presente contratto, salva la verifica periodica di controllo e di regolare esecuzione;

   3.La prestazione avrà inizio con il giorno _____per terminare il giorno ____. Il presente contratto potrà essere rinnovato tacitamente per quante volte le parti lo desiderino. La disdetta del contratto dovrà essere comunicata con raccomandata A.R. almeno trenta giorni antecedenti la scadenza.

4.Il corrispettivo mensile della prestazione viene stabilito forfetariamente in nette £. .Tale somma dovrà essere corrisposto posticipatamente per tutto il tempo previsto dal presente contratto. Nel corrispettivo sopra determinato non si intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti la prestazione stessa. Il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza stabilito dalle normative e da eventuali accordi collettivi compresa la ritenuta d’acconto ai fini IRPEF e la ritenuta previdenziale;

   5.AL COLLABORATORE spettano comunque ferie retribuite di almeno 15 giorni.

   6.In caso di malattia che superi i 15 giorni o di maternità, la scadenza contrattuale si intende prorogata di eguale periodo.

   7.La committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno trenta giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro dieci giorni dal ricevimento del preavviso.

   8.Controversie Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’interpretazione del presente contratto,ovvero alla sua applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la direzione Provinciale del Lavoro di ....

  9.Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto;

  10.Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, talché l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà  la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.

 

Letto, confermato e sottoscritto

 


PROCEDURE PER L'INSTAURAZIONE DI UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

 

1.      Redazione del contratto con il committente tenendo conto che vi sono norme da inserire assolutamente nel contratto ossia quelle contenute negli articoli 1,3,4 ed 8, cioè quelle che delimitano la natura del contratto e la sua durata, il suo compenso e le modalità di recesso anticipato. La mancanza di una sola di queste disposizioni rende il contratto inaccettabile per il venire meno di uno degli elementi essenziali che garantiscono il lavoratore. Le altre norme, altrettanto importanti, possono però essere oggetto di differenziazione e trattativa.

2.      Procedere alla compilazione della domanda di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art.2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 presso l'Inps ove si comunica il giorno di inizio dell'attività presso il committente con le relative mansioni da svolgere.

3.      Iscrizione, con apertura della posizione presso l'Inail e redazione di un apposito modulo preposto.

 


Rimborso spese

 Dal 1/1/2001 il regime fiscale applicabile ai rimborsi spese per le trasferte è radicalmente cambiato.

Infatti,per le trasferte dei collaboratori si applica il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 48 della Tuir che consente di fatto , di erogare ai soggetti in trasferta degli importi che non generano reddito nonché variabili in funzione dei rimborsi spese accordati analiticamente.Questi ultimi sono da considerare al netto delle spese di viaggio e trasporto , comprese le indennità chilometriche che possono sempre essere rimborsate separatamente.

Tre sono i sistemi di rimborso delle spese per trasferte fuori del territorio comunale:

Forfetario: al collaboratore si possono erogare fino a 90 mila lire che sono una quota esente ai fini del reddito.Le spese coperte sono vitto, alloggio, telefono ecc.Come accennato le spese di viaggio e trasporto possono essere rimborsate in più e separatamente.

Misto: il rimborso è misto se corrisposta l'indennità a forfait il vitto o l'alloggio sono rimborsati analiticamente.

Analitico: il sistema prevede il rimborso analitico di vitto alloggio, viaggio, e trasporto e ammette anche un forfait fino a 30mila al giorno.

La documentazione da fornire al datore o al committente per  il rimborso spese sostenute in caso di trasferte è uniforme per dipendenti e collaboratori.

Spese di viaggio: Le spese per viaggi effettuati mediante mezzi pubblici ( aerei,nave,taxi,treno) sono comprovate mediante il relativo documento di trasporto nonché anonimo.

Utilizzo autovettura collaboratore: Per quanto riguarda il rimborso delle spese relativa all’autovetture propria sotto forma di indennità chilometrica con un importo comunque non superiore alle tariffe Aci è necessario che il collaboratore presenti una nota riepilogativa dei chilometri percorsi e che il datore conservi copia dei documenti del veicolo a dimostrazione della correttezza dell’importo rimborsato in relazione al tipo di veicolo utilizzato.

Spese vitto e alloggio: Tali spese devono essere documentate tramite fattura o ricevuta fiscale o scontrino parlante intestata al datore o al collaboratore.

Modalità di esecuzione del rimborso: Le modalità di esecuzione del rimborso non è soggetta a vincoli potendo il datore stesso a provvedere al rimborso mediante inserimento in busta paga ovvero al di fuori di essa.

 


Contributo Inps 13% - 10% - Collaborazioni coordinate e continuative

 

Come è noto, la Finanziaria 2000 (Legge 23.12.99, n. 488) ha incrementato dal 12% al 13% il contributo per i collaboratori coordinati e continuativi a decorrere dal 1° gennaio 2000, differenziando inoltre la deduzione forfetaria sulla base imponibile del contributo in questione.

Riassumiamo in breve la disciplina generale del contributo ed esaminiamo poi i nuovi procedimenti di calcolo.

LA DISCIPLINA

La Legge 335/95 (riforma delle pensioni) ha introdotto una gestione speciale previdenziale obbligatoria per chi percepisce redditi:

·         professionali non soggetti a contributi di casse previdenziali (vedi oltre alcune precisazioni);

·         di collaborazione coordinata e continuativa;

·         da attività di vendita a domicilio.

In questa sede ci occuperemo prevalentemente delle collaborazioni coordinate e continuative tra le quali sono compresi i compensi agli amministratori e revisori delle società oltre ai contratti veri e propri di collaborazione.

Il contributo prevede due aliquote:
- 10% se il collaboratore è iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria o è pensionato;
- 13%, dal 1/1/2000, per chi non è iscritto ad altre forme obbligatorie di previdenza.
Come accennato sopra, si precisa che anche per i professionisti iscritti ad albi con proprie casse di previdenza occorre verificare se il compenso per la collaborazione coordinata e continuativa ricade nella normativa in esame. Alcuni esempi per chiarire questo punto. Un ragioniere o un dottore commercialista, regolarmente iscritti al relativo albo, che svolgono anche funzioni di revisore di società (collaborazione coordinata e continuativa), non devono iscriversi alla gestione speciale in quanto il reddito che ne deriva è assoggettato alla rispettiva cassa previdenziale essendo tale funzione propria della figura professionale (Finanze, Inps e Inail seguono una tesi diversa a parere dello scrivente inaccettabile). Un avvocato, un medico, un geometra, un ingegnere, sempre regolarmente iscritti ai rispettivi albi e relative casse, se nominati amministratori di società devono invece essere iscritti alla gestione speciale INPS, in quanto il compenso non è relativo ad una prestazione facente parte della professione e quindi non soggetto al contributo alla propria cassa previdenziale.

 

 

INPS CONTRIBUTI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

Il contributo si applica ai compensi con gli stessi criteri stabiliti per le imposte sui redditi. Poiché fino al 1999, ai fini delle imposte, era riconosciuto un abbattimento forfetario del 5% (fino ad un massimo di 100 milioni annui) a copertura di spese varie non documentate o non documentabili, sia le imposte che il contributo erano da calcolarsi sul 95% del compenso.
Il contributo (10% o 13%) è per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore. Il committente oltre che sostituto d'imposta per le ritenute d'acconto, è diventato così anche sostituto ai fini previdenziali. In altre parole è il committente il soggetto obbligato ad effettuare le ritenute ed i versamenti sia fiscali che contributivi, applicando la normativa. Il collaboratore non è obbligato né ai versamenti né ad indicare sulle ricevute o fatture la percentuale o l'ammontare delle varie ritenute.
Il versamento cumulativo (1/3+2/3) deve essere effettuato con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso.
Il committente deve inoltre presentare una dichiarazione annuale dei compensi corrisposti e dei contributi trattenuti e versati (modelli GLA).

I NUOVI CONTEGGI E LA NUOVA NORMATIVA

La Legge finanziaria 2000, oltre ad elevare il contributo al 13% per i non soggetti ad altre forme di previdenza, ha introdotto anche un diverso abbattimento forfetario ai fini IRPEF (e quindi indirettamente INPS) a decorrere retroattivamente già dal 1999. Per i soggetti al 10% nulla è cambiato.

Se un soggetto ha come unica fonte di reddito compensi di collaborazione coordinata e continuativa per un importo lordo fino a 40 milioni annui e come altro reddito solo quello dell'abitazione principale di proprietà non superiore a L. 1.800.000, la deduzione sale al 6% (7% dal 2001).
Quindi la nuova normativa prevede:

·         collaboratore con soli redditi di tale natura fino a 40 milioni annui e di abitazione principale fino a L. 1.800.000 annui: contributo 13% sul 94% del compenso lordo;

·         collaboratore con soli redditi di collaborazione coordinata e continuativa, ma superiori a 40 milioni annui:
contributo 13% sul 95% del compenso lordo;

·         collaborazione coordinata e continuativa di qualsiasi importo ma in unione a qualsiasi altro tipo di reddito (professionale, di partecipazione, di impresa, di capitale, di terreni e fabbricati, occasionale, ecc.):
contributo 13% sul 95% del compenso lordo.

L'agevolazione in questione in favore dei redditi più bassi di questa fattispecie, complica notevolmente i conteggi e gli adempimenti dei committenti. Infatti lo stesso collaboratore potrebbe non sapere se durante l'anno percepirà redditi di altra natura o se all'attuale collaborazione di importo inferiore a 40 milioni se ne aggiungeranno altre.
Il problema in particolare si presenta nei casi di ritenute contributive insufficienti in caso di conteggio del contributo sul 94% invece che sul 95% del compenso. Questa situazione potrebbe verificarsi negli ultimi mesi dell'anno quando il collaboratore risulta percettore di compensi superiori o di altri redditi non previsti.
Nel caso invece di contributi trattenuti e versati superiori al dovuto (applicati sul 95% invece che sul 94% del compenso), si può ovviare con richieste di rimborso all'INPS o addirittura compensare i maggiori versamenti effettuati con i versamenti successivi.
Ai fini dei redditi il problema non sussiste in quanto la ritenuta d'acconto del 20% è comunque sempre da operare sul compenso lordo. Sarà il collaboratore in sede di propria dichiarazione dei redditi ad indicare la percentuale di deduzione spettante sui redditi di collaborazione.

In attesa di chiarimenti si consiglia di richiedere al collaboratore una dichiarazione relativa all'esistenza o meno dei presupposti per l'applicazione della deduzione forfetaria del 6%.
In luogo di una dichiarazione autonoma e specifica, la ricevuta redatta al momento di liquidazione dei compensi potrebbe essere integrata con la dichiarazione in questione.

Non appena saranno noti chiarimenti in merito alle questioni sollevate, saranno evidenziati in questa pagina o in quella dedicata alle novità legislative.

 


INAIL

Istruzioni INAIL sull'assicurazione dei lavoratori parasubordinati
Circolare n. 32 del 11 aprile 2000

A soli 4 giorni dal termine ultimo per la denuncia d'esercizio o la variazione del rischio assicurato previsto per la prima applicazione della norma, l'INAIL ha diramato la circolare in intestazione con il riepilogo degli obblighi dei committenti.
Circa un mese prima erano uscite alcune prime istruzioni dell'Istituto che tuttavia lasciavano parecchi dubbi sulle modalità pratiche di osservanza dell'art. 14, comma 2 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Tale decreto prevede l'obbligo di assicurazione anche per dirigenti e sportivi professionisti, per i quali tuttavia saranno emanati successivi decreti.
Il sunto delle citate "Prime istruzioni INAIL", a suo tempo inserito nelle Novità, è ora sostituito da questa pagina relativa alla circolare in oggetto. Di seguito in corsivo sono indicati i commenti e le considerazioni di chi scrive.

La circolare definisce innanzitutto chi sono i LAVORATORI PARASUBORDINATI, fornendo alcune esemplificazioni. Per lavoratori parasubordinati si intendono tutti coloro che svolgono un'attività indicata all'art. 49, comma 2, lettera a) del D.P.R. 917/86, meglio noto come Testo unico Imposte sui Redditi o Tuir, e che sono percettori di "redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa." La norma continua definendo le caratteristiche del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: "Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita."

SOGGETTI OBBLIGATI
La circolare continua individuando alcune tipologie di collaborazione coordinata e continuativa che rientrano nell'obbligo assicurativo. (Quelle che seguono sono solo puntualizzazioni su alcune figure di collaboratori coordinati e continuativi.).
SINDACI E REVISORI - L'obbligo vale se la carica è ricoperta da soggetti per i quali l'ordinamento della professione abitualmente esercitata non prevede esplicitamente lo svolgimento di questa funzione. E' il caso dell'avvocato in quanto l'attività di sindaco non è prevista dall'ordinamento professionale forense. Sono esclusi dall'obbligo assicurativo ragionieri e dottori commercialisti perché i due ordinamenti professionali prevedono espressamente tale attività come propria della professione. Sono nuovamente obbligati gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili (tranne coloro che sono anche ragionieri e dottori commercialisti) in quanto l'iscrizione dà solo il diritto al titolo e abilita il soggetto allo svolgimento della mansione, ma il Registro in sé non costituisce un ordine professionale (Circ. Min. n. 108/E - 3.5.96).
AMMINISTRATORI DI SOCIETA' - La carica prevede l'obbligo assicurativo anche se ricoperta da ragionieri e dottori commercialisti secondo le circolari ministeriali 97/E-9.4.98 e 141/E-4.6.98. La circolare INAIL ritiene esclusi gli amministratori delegati ai quali il consiglio d'amministrazione ha delegato tutti i poteri di gestione. Analogamente si può ritenere a questo punto che anche l'amministratore unico a cui sono stati conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, possa essere escluso dall'obbligo, con l'eccezione di quanto previsto sotto per i soci-amministratori.
COMPONENTI DI COMMISSIONI E COLLEGI - Sono soggetti all'obbligo se ricorrono le caratteristiche sopra definite dalla norma.
COLLABORATORI DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI - Sono escluse le collaborazioni in cui viene ceduta un'opera dell'ingegno secondo la normativa che disciplina il diritto d'autore. Rientrano nell'obbligo pertanto i collaboratori che si occupano della correzione delle bozze o forniscono notizie per la redazione dell'articolo.
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO - Se la prestazione è resa da un condomino (che svolge altra attività lavorativa) a seguito di nomina da parte dell'assemblea condominiale, è collaborazione coordinata e continuativa soggetta all'obbligo assicurativo. Se invece l'attività viene svolta in maniera sistematica e abituale, con mezzi organizzati e nei confronti di più condomini, la stessa è da considerarsi esercizio abituale di lavoro autonomo, qualunque sia la qualificazione giuridica del rapporto con il singolo condominio e indipendentemente dall'esercizio di altre attività economiche o lavorative (Cir. Min. Fin. n. 77-24.12.92 e Sentenza Corte di Cassazione n. 6671-24.7.96).
SOCI-AMMINISTRATORI - Questi soggetti rientravano già nell'obbligo assicurativo se esercitano attività ricomprese nell'art. 1 del Testo Unico per l'assicurazione obbligatoria (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).
INSEGNANTI - Possono considerarsi collaborazioni coordinate e continuative anche alcuni rapporti tra insegnanti e scuole private o pubbliche (non inquadrabili nello schema giuridico del lavoro subordinato) quando, ad esempio, il compenso è determinato in base alla professionalità o alle singole prestazioni, non è imposto un orario prestabilito, non sono previsti vincoli o sanzioni, il docente è libero nella scelta delle modalità degli argomenti, entrambe le parti intendano escludere la subordinazione.

ATTIVITA' SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE
Tutti i suddetti lavoratori parasubordinati sono obbligatoriamente da assicurare se svolgono le attività previste dall'art. 1 del citato Testo Unico del 1965 ed in più se, per l'esercizio delle loro mansioni, conducono personalmente veicoli a motore non in via occasionale. In pratica l'art. 1 copre ogni possibile attività e basta l'utilizzo di un computer o di una calcolatrice per far scattare l'obbligo. La circolare esclude l'obbligo assicurativo se l'uso del veicolo è limitato al tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro o tra due posti di lavoro se il collaboratore ha più rapporti.

ADEMPIMENTI DEI COMMITTENTI
Il decreto stabilisce che il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal Testo Unico 1965 e quindi:
- iscrizione del lavoratore con denuncia d'esercizio e apertura posizione assicurativa se l'attività effettivamente svolta dal lavoratore non rientra fra le lavorazioni già denunciate (in sede di prima applicazione della norma entro il 15 aprile - poi contestualmente, cioè entro 5 giorni) o denuncia di variazione dei soggetti da assicurare;
- pagamento dei premi alle scadenze di legge o fissate dall'INAIL;
- denuncia di infortunio o malattia professionale secondo le modalità del Testo unico;
- denuncia nominativa dei lavoratori assicurati;
- registrazioni obbligatorie su tutti i libri previsti dalla normativa del lavoro (libro paga, matricola, presenze, infortuni). Si spera che questa ultima pesante incombenza venga semplificata.
Se il collaboratore ha più rapporti, tutti i committenti devono attivare le procedure di cui sopra.

PREMIO ASSICURATIVO e BASE IMPONIBILE
Il premio assicurativo, un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, è calcolato in base al tasso applicabile per l'attività svolta, sull'ammontare dei compensi effettivamente percepiti. Questi compensi sono determinati con riferimento alle disposizioni dell'art. 50, comma 8 del D.P.R. 917/86 (TUIR) e cioè:
- compensi in denaro e natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili
- con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale (di residenza del lavoratore)
- ridotte del 5% o del 6%  a titolo di deduzione forfetarie delle altre spese per compensi fino a 100 milioni di lire. (deduzione abolita dal 2001 dal Collegato alla Finanziaria 2000)
L'importo così determinato costituisce la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto all'interno dei limiti minimo e massimo attualmente in vigore (min.
L. 21.382.000 - max L. 39.709.000 annue).
Questi limiti riguardano tutti i compensi percepiti dal parasubordinato per compensi di collaborazione coordinata e continuativa con uno o più committenti anche contemporaneamente. I limiti annuali di cui sopra sono divisibili in dodicesimi rapportati ai mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto.
Questa disposizione, nel caso di rapporti di collaborazione con più committenti da parte di un singolo subordinato, comporta che i vari committenti conoscano l'ammontare dei compensi corrisposti dagli altri per poter determinare la propria quota proporzionale da dichiarare all'INAIL, sempre all'interno dei minimali e massimali annui.
 PAGAMENTO DEL PREMIO

La norma istitutrice dell'assicurazione INAIL per i parasubordinati (D.Lgs. 38/2000) non dispone nulla riguardo al pagamento del premio. Di conseguenza l'INAIL presuppone che valgano gli articoli 28 e 44 del Testo Unico 1965 che prevede un rata anticipata sui compensi pattuiti o presunti e una regolazione sui compensi effettivamente corrisposti al 31 dicembre di ogni anno, da pagare in autoliquidazione entro il 16 febbraio dell'anno successivo.
Pertanto, in caso di instaurazione di un nuovo rapporto assicurativo, il pagamento del premio sarà richiesto dalla Sede INAIL competente. Se i collaboratori saranno invece inseriti in una posizione assicurativa del committente già in essere (denuncia di variazione), l'INAIL potrà eventualmente richiedere l'integrazione del premio anticipato.
L'obbligo del versamento dei premi complessivi (compresa la quota del collaboratore) spetta esclusivamente al committente.

REGOLAZIONE DELLE QUOTE FRA COMMITTENTE E COLLABORATORE

Il D.Lgs. 38/2000 lascia libere le parti sulla regolazione dei rapporti patrimoniali tra committente e collaboratore.
In altre sarà stabilito dalle parti come e quando il collaboratore rimetterà la quota di un terzo a proprio carico al committente. Non ritengo sia il caso, almeno in occasione dei primi pagamenti di corrispettivi, di includere la "ritenuta" INAIL all'interno della ricevuta rilasciata dal collaboratore, quanto meno in occasione di più rapporti. Occorre innanzitutto conoscere immediatamente la percentuale del premio assicurativo. La determinazione della base imponibile abbiamo visto che non è così agevole e già in occasione di ogni regolazione mensile ogni committente deve conoscere quanto hanno corrisposto gli altri (una piccola parentesi: la privacy in questi casi non vale?). Penso pertanto che periodicamente, nel momento in cui il committente riceve l'importo da corrispondere come anticipo dall'INAIL, in occasione della scadenza di febbraio del saldo o in occasione della cessazione del rapporto di collaborazione in corso d'anno, le parti si accordino sulla regolazione delle proprie quote attivando le varie procedure di calcolo esemplificate. Sarà sufficiente una ricevuta, questa volta rilasciata dal committente, per l'incasso del terzo a carico del collaboratore.

pTorna su