AUGURALE RAG SALVATORE

 


IL CONTRATTO   COLLETTIVO   DI COMPARTECIPAZIONE AGRICOLO DELLA  PROVINCIA   DI     RAGUSA

 

 

CENNI E VALUTAZIONI SOTTO IL PUNTO DI   VISTA    FISCALE E PREVIDENZIALE

 

 

 

 

 

 

 

Redattore c.d.l .  Augurale Salvatore. 

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Capitolo

1

CENNI STORICI E SOCIALI

Agli inizi degli anni 50 l’agricoltura siciliana viveva momenti drammatici, le varie riforme agrarie non avevano sortito alcun effetto e le terre venivano abbandonate dapprima per le miniere del Belgio poi per la Germania e quindi per il triangolo industriale d’Italia. A Vittoria il vino che da due secoli dava il pane ora non era in grado di sfamare nessuno mentre l’aristocrazia terriera, pure non molto forte nella zona, abbandonava le culture e la zona in favore della grande città. I piccoli proprietari o “massari “ che vivendo di qualche ettaro ad uva non riuscivano ormai a tener a bada i propri figli che vedevano nei cinema altri modelli non si accontentavano di avere dentro “il frumento, il vino e l’olio per l’annata. Tuttavia nelle terre a mare in genere incolte qualcuno tentò la strada del pomodoro dapprima in campo aperto, poi protetto con le cannuccie, “i cannizzati” , con le pale dei ficodindia e poi alla fine del decennio sotto serre di fortuna copiate alla meno peggio da quelle delle coste liguri. La nuova coltura tuttavia abbisognava di molta manodopera e di un forte interesse nella produzione e perciò mal si addiceva all’uso di masse di braccianti disinteressati e mal pagati. Alcuni braccianti impegnarono la propria misera casa o addirittura la vendettero ed acquistarono le terre a mare dalle mani dell’aristocrazia da secoli che non sapeva cosa farne, e li misero in coltura con i nuovi prodotti. Alla fine degli anni 50 qualcuno su imitazione delle serre in vetro della Liguria impianto a titolo sperimentale serre in canne e plastica che ridussero notevolmente i danni del gelo, accellelarono la produzione e permisero l’anticipo del raccolto, fu l’exploit dell serricoltura e con esso della compartecipazione. I nuovi datori di lavoro molto spesso erano più poveri dei braccianti che occupavano e non avevano certo le somme o l’interesse ad anticipare somme in salari ancorchè miseri, essi erano adusi al contratto di mezzadria che senz’altro presentava molti vantaggi in tal senso. La nuova coltura era positiva e fu redditizia in breve divenne una moda e nel giro di dieci anni Vittoria da terra di emigrazione divenne terra di immigrazione richiamando lavoratori dai comuni limitrofi soprattutto Niscemi (CL) mentre trovare un bracciante a Vittoria era impossibile perchè tutti erano collocati quali compartecipanti in aziende piccolissime gestite quasi sempre da ex colleghi, in tal senso il contratto di compartecipante era una sorta di scuola comando da cui il compartecipante  usciva con l’esperienza e capitali necessari ad acquistare od affittare una azienda agricola sia pure modesta. Si calcola che a Vittoria ai primi degli anni 70 esistessero oltre 5.000 compartecipanti  su una popolazione di appena 50.000 abitanti. Al compartecipante  veniva e viene di regola concesso serre per 4/5000 mq mentre si consideri che l’impresa agricola media all’epoca non era superiore ai 10.000. Tutti quei compartecipanti ora sono imprenditori agricoli ed attualmente è difficile trovare nuovi compartecipanti o braccianti che non siano extracomunitari.

IL contratto di compartecipazione agraria della provincia di RAGUSA nasce quindi come diretta derivazione del contratto di mezzadria gia’ previsto dal C.C., artt 2141 e seguenti,   in uso nelle ns. zone nelle colture della vite. Non dimentichiamo che sino alla fine degli anni cinquanta la cultura maggiormente in uso nelle zone marittime del  ragusano era la vite, mentre con la nascita della coltivazione del pomodoro, dapprima in campo aperto e poi in  serra, le mutate esigenze economiche richiedevano un utilizzo di manodopera piu’ fortemente interessata alla conduzione ed ai risultati della coltivazione e quindi piuttosto che spostarsi sull’utilizzo della manodopera salariata si preferi’ adattare il contratto di mezzadria alle nuove esigenze. Tuttavia alla fine degli anni 50 la coltivazione del pomodoro fu colpita da grave gelate che misero a nudo le problematiche della mezzadria, in particolare  nel contratto di mezzadria antecedente al 1964 era previsto che il rinnovo della coltivazione persa per causa di forza maggiore  facesse carico al mezzadro, questi all’epoca non erano nelle condizioni di sostenere tale spesa quando di già venivano a perdere ogni frutto del proprio lavoro e la conflittualità metteva a nudo tutti i limiti del rapporto e fu in quel periodo che ad un giovane dirigente della Cgil di vittoria , dr Ferraro Giovanni, fresco di laurea in legge venne l’idea di estendere le disposizioni dell’associazione i partecipazione al rapporto agricolo variando così la mezzadria e cercando di lasciare il rapporto nell’ambito del rapporto di dipendenza.  

In tal senso svolsero una notevole attrazione per il contratto gli aspetti previdenziali che consentivano di poter mantenere il rapporto nell’ambito della previdenza dei giornalieri di campagna, di notevole richiamo era allora il famoso “libretto della mutua” o la “disoccupazione” considerati vitali per i lavoratori ed il contratto permetteva allora, ma anche sino all’inizio degli anni  ottanta di restare iscritti negli elenchi  anagrafici a validità prorogata, “elenchi bloccati”.

Pure interessanti ma questa volta per il concedente erano  le deroghe in campo civilistico che consentivano la costituzione di rapporti di compartecipazione a carattere stagionale al posto dei vietati contratti di mezzadria ed altri contratti associativi atipici, in tal senso si evitavano le conversioni forzate in affitto si vedano la legge 756/64 artt. 2 e 13, e da ultimo la legge 203/82 art 56. Comunque e’ noto  che per diversi anni il compartecipante fu chiamato “mezzadro” e che di regola il rapporto durava diversi anni anche se preferiva che ciò avvenisse mediante tacito rinnovo.

 

Tuttavia il vero motore del rapporto era dato dal fatto che con tale contratto il concedente manteneva un reale controllo della produzione e la sua presenza nel fondo era assicurata e necessaria alla pari del sua apporto economico mentre il forte coinvolgimento del lavoratore ai risultati economici faceva si che il potere di controllo datorile venisse sostituito dal coinvolgimento economico, che non si guardasse l’orologio sul posto di lavoro, pure non si guardava l’orologio ma il termometro quando nelle notte di gelo era necessaria “ abbivirare” od irrigare che dir si voglia, per impedire con l'apporto termico dell'acqua la distruzione dell’intera coltivazione, mentre il desiderio tutt'altro che disinteressato faceva sì che il compartecipante tenesse in considerazione la piantina di pomodoro come una propria figlia. Tutto ciò fece di questo contratto un antesignano della corresponsabilità produttiva e del coinvolgimento dei lavoratori nella conduzione aziendale che i tedeschi con la loro cogestione ancora ignorano o che i famosi circoli di qualità’ giapponesi non  hanno mai toccato, in verità possiamo dire che senza il contratto di compartecipazione agraria di Ragusa non si sarebbe avuto quello sviluppo della sericoltura vittoriose che in effetti fu il vero miracolo degli anni 60 per la Sicilia.

 

ASPETTI CONTRATTUALI

Il contratto collettivo di compartecipazione per la provincia di Ragusa, d'ora innanzi Co.Co.Co. RG, ha come  destinazione esclusivamente la coltivazione orticola e floricola in serra  a carattere stagionale ciò porta ad escludere l'utilizzo del contratto in altre culture soprattutto quando siano di carattere pluriennale per espresso divieto di legge, art 13 della legge 756/64.

Il rapporto posto in essere fra  concedente e compartecipante ha spiccata natura associativa e prevede apporti di capitale sia da parte del concedente sia da parte del lavoratore,mentre spetta al compartecipante apportare l’opera manuale ed al concedente un certa funzione di indirizzo e controllo sulle attività senza mai arrivare ad una vera e propria dipendenza.

IL CONCEDENTE APPORTA, ART 6 E 5 DEL CONTRATTO:

1)       il godimento del fondo con le serre in idonee condizioni d'uso ed impianto irriguo;

2)       la motoaratura e la fresatura in quanto necessari alla preparazione del terreno;

3)       la rete antivirose, il filo di ferro, lo spago tutore per le piante;

4)       le attrezzature necessarie alla coltivazione ;

5)       la plastica di copertura e quanto necessario per la coperture delle serre;

6)       il costo contributivo delle giornate dichiarate per la coltivazione nella misura ordinariamente gravante come datore di lavoro;

 

 

IL COMPARTECIPANTE APPORTA, ART 5 E 9 DEL CONTRATTO:

1)       la meta' del costo delle piantine, sementi, vasetti, concimi, anticrittogamici, antiparassitari e della sterilizzazione del terreno;

2)       la meta' del costo della plastica per intercapedine, cosiddetta "a duppia",  della plastica per sterilizzazione e quella da adibire a copertura del terreno, la "pacimatura".

3)       la meta' del costo del combustibile delle eventuali stufe in caso di utilizzo di impianto di riscaldamento per volonta' del concedente.

4)       La metà del maggior costo della plastica speciale per serre, additivata per proteggere meglio le piante, il cui uso sia concordato fra le parti e la meta' del costo dell'acqua irrigua in caso di perdita per forza maggiore dell'acqua aziendale;

5)       La meta' del costo degli imballaggi confezionamento e trasporto dei prodotti raccolti, art 13;

6)       il costo contributivo delle giornate dichiarate per la coltivazione nella misura ordinariamente gravante come  lavoratore dipendente, ritenuta previdenziale, art 4;

resta inteso che il compartecipante come suo principale obbligo deve svolgere tutti i lavori  necessari per la buona coltivazione della serra e la manutenzione dei mezzi meccanici dell'azienda, tale obbligo non e' soggetto ad orari di legge ed il compartecipante ha ampia autonomia di svolgimento fermo al compatibilita' con il risultato finale  e l'eventuale coordinazione con i colleghi di lavoro per l'uso di strutture comuni.

Da molto tempo indipendentemente dalle previsioni contrattuali e' in uso soprattutto nelle grandi aziende che gli apporti del compartecipante siano forfetizzati con una somma determinata in lire mq di serre concesse, solitamente intorno alle 2000 lire, cosa che lascerebbe presupporre la creazione di un fondo comune e quindi lascerebbe entrare l'ipotesi della costituzione di una società semplice agricola. Tuttavia e' bene chiarire che nonostante l'elasticità' della società' semplice mancano nel contratto elementi essenziali propri della società' e comunque manca la volontà delle parti di costituire una vera e' propria società' in quanto giammai le parti vogliono dividerne gli utili ma semplicemente il prodotto sostenendo ciascuno in proprio le spese previste ancorche' in comune con il concedente o anticipate da questo con addebito alla divisione.

DIREZIONE DELLA COLTIVAZIONE ED INDIRIZZO COLTURALE

Pur in assenza  di specifica contrattuale e' d'uso che le parti si accordino sin dall'inizio sull'indirizzo culturale e sul piano di produzione, tuttavia spetta al concedente la verifica del buon andamento colturale e qualora rilevasse inadempienze o trascuratezza può attivarsi con specifica procedura contrattuale, artt 9 e 10, con facoltà di sostituzione nella conduzione dei lavori.

In via contrattuale sono stati inoltre estese al concedente parti degli obblighi di legge gravanti sul datore di lavoro per effetto della normativa sull'igiene e sicurezza di lavoro.

RIPARTIZIONE DEL PRODOTTO

La ripartizione del prodotto avviene  in ragione della meta' per ciascuna parte, il prodotto può essere ripartito in natura sul luogo di produzione oppure di comune accordo in nome del concedente e sul ricavato monetario.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il contratto collettivo prevede speciali discipline per :

1)       la restituzione delle anticipazioni fatte dal concedente, art 14;

2)       esecuzione di lavori extra sul fondo;

3)       inadempienza del compartecipante, art 10;

4)       fondo di garanzia degli obblighi del compartecipante, art 8;

5)       eventi eccezionali intercorsi, art 7;

6)       deroga alla percentuale di riparto nel caso di uso di serre con strutture avanzate quali impianti irrigui automatici, culture su substrati, serre automatiche o con sistemi di apertura avanzate, ART 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2       

UN CONTRATTO  CHE HA TRATTI SIA DI LAVORO DIPENDENTE, DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE, DI ASSOCIAZIONE AGRARIA, DI LAVORO AUTONOMO.

 

ASPETTI PREVIDENZIALI E FISCALI

 

 

Fin qui le disposizioni contrattuali. Analizzando più da vicini il rapporto si nota che il concedente mantiene senz'altro la qualifica di imprenditore agricolo per come definito dal c.c. mentre non è affatto chiara la qualifica del compartecipante proprio perché le norme impedivano ed impediscono tuttora di porre in esser nuovi contratti di mezzadria ed il codice civile non qualifica efficacemente la figura degli associati e dei compartecipanti agricoli. Sul fatto di attribuire anche al compartecipante la qualifica di imprenditore agricolo, molte sono state le perplessità, soprattutto sorte per una sorta di avversita' psicologica alla coesistenza di due imprenditori per la medesima coltivazione. Tuttavia a tale avversità si può efficacemente rispondere che nulla sinora si e' obiettato nel caso di appalto fra imprenditori o di subappalto ove pure si  ha coesistenza di imprenditori per il medesimo prodotto od attivita' e sito. In ogni caso se si tiene conto alla definizione civilistica di imprenditore vediamo che senz'altro il compartecipante ha tutte le caratteristiche di cui  all'art 2082 c.c  e 2135 c.c  per cui nulla osta dal punto di vista concettuale che anche il compartecipante sia imprenditore agricolo

Tenuto conto di ciò anche al fine di poter correttamente inquadrare le figure e quindi il rapporto da essi posto in essere bisogna verificare se le disposizioni previdenziali e fiscali deroghino dalla norma civilstica. Altro aspetto da non sottovalutare è data dal fatto che gran parte delle norme vigenti si riferiscono ai contratti di compartecipazioni famigliari mentre la struttura del contratto chiaramente si rivolge, senza però prendere posizione letterale, ad un rapporto individuale e personale, art 1 dl c.c.c rg,  e ciò senza tener conto della composizione famigliare del compartecipante e senza fare assumere ad egli ed alla sua famiglia gli impegni di cui all'art 2150 c.c, mentre di difficile applicazione sembra il rapporto della colonia parziaria, 2164 c.c e seguenti.

 

Le disposizioni in materia previdenziali e fiscali vanno ricercate in tutta una serie di disposizioni speciali di difficile reperimento.

Da un punto di vista previdenziale l'art 8 della legge 334/68 tratta sull'equiparazione dei "compartecipanti famigliari "  ai giornalieri di campagna. Tale equiparazione e' ripresa dall'art 8 del d.l.  n 7 del 70. L'equiparazione e' stata uno dei principali motori che hanno fatto del contratto di compartecipante un elemento portante dell'economia del ragusano e del vittoriese in particolare.

Anche da un punto di vista del collocamento manca una disciplina unitaria e specifica, infatti mentre la legge 264/48 all'art 11 n 4 prevede "i compartecipanti ed i mezzadri e coloni" con ciò specificandone la differenziazione, e creando una sorta di equiparazione ai dipendenti, manca poi una disciplina piu' chiara che possa definire i vari casi  e comportamenti.

Da un punto di vista fiscale manca qualsiasi norma diretta che disciplini il rapporto sia relativamente alle imposizioni dirette che dal punto di vista dell' iva.

1-       ASPETTI PREVIDENZIALI.

L'art 8 del legge 334/68 recita " i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni sono equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali ai giornalieri di campagna." , da  tale equiparazione giuridica applicata al ns. rapporto, nascono tutta una serie di adempimenti di natura previdenziale che derivano direttamente dal rapporto di lavoro dipendente, del resto in ciò anche la disciplina del collocamento agricolo e la necessità di redigere gli elenchi anagrafici richiedevano certi adempimenti  amministrativi analoghi al rapporto di lavoro dipendente.

ADEMPIMENTI.

Il concedente  dichiara l'assunzione del compartecipante all'ufficio collocamento specificando la natura del rapporto, effettua la dichiarazione trimestrale delle giornate occupate mentre resta controverso qualsiasi indicazione di retribuzione effettivamente erogata. Sempre da tale equiparazione nascerebbe il diritto del compartecipante alla disoccupazione ed alla assistenza sanitaria ed infortunistica.

Tuttavia la serie di adempimenti soprattutto nel passato  dava luogo alle sanzioni di collocamento mentre restavano applicabili quelli relativi alla mancata dichiarazione scau prima e trimestrale inps odierna.

 

2-       ASPETTI TRIBUTARI.

A)    imposizione diretta.

Da consulenti del lavoro siamo abituati a vedere l'aspetto tributario seguire quello previdenziale e non nascondiamo un certo imbarazzo ad ipotizzare che cio' che previdenzialmente sia dipendente non lo possa essere, tuttavia da tecnici e studiosi non possiamo esimerci da un approccio critico, analitico oserei dire scientifico alla problematica e quindi analizzare tutte le ipotesi. Precedentemente abbiamo visto che tanto il concedente che il compartecipante mantengono i requisiti per essere considerati imprenditori agricoli  da un punto di vista civilistico ora tutti sappiamo che   il T.U. II.DD. in gran parte si rifà al codice civile per determinare le varie categorie  di reddito e al sua individuazione introducendo se del caso specifiche variazioni. In questo breve lavoro si  passeranno in rassegna cinque ipotesi che possono tutti per alcuni aspetti qualificare redditualmente  il rapporto. Tali ipotesi sono:

a-      reddito agrario ex art 29 TU IIDD;

b-       reddito di lavoro dipendente, art 46 e 47 tu;

c-       reddito di lavoro autonomo, associazione in partecipazione, ex art 49

d-       reddito di capitale ex art 41 lettera f;

e-       reddito di natura diversa fondiaria, ex art 84 TUIIDD.

 

Relativamente alla ipotesi A-

L'art 29 comma I del tu.II.dd. recita ." il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione impiegato, nei limiti della potenzialità' del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso." .   Il successivi art 31 determina il reddito agrario mediante l'applicazione di tariffe d'estimo  secondo la legge catastale,  trattasi di una evidente forfetttizzazione del reddito che nulla ha che vedere con il reddito effettivo imputabile nell'esercizio, tale forfettizzazione ha ragioni storiche che ci portano sino  all'antica Roma e la riforma civilistica prima e tributaria dopo hanno lasciato inalterate perchè si e' sempre ritenuto che l'imprenditore agricolo per sua natura scarsamente acculturato non fosse aduso a sistemi contabili anche se al momento tale trattamento non è più giustificabile. Nei fatti il trattamento ha consentito alle imprese agricole di dichiarare in tutta Italia redditi da fame godendo di un significativo esonero fiscale.Tuttavia nel presente lavoro non interessa analizzare tale risvolto quanto semmai vuole evidenziarsi che nella definizione suindicata manca ogni riferimento al lavoro produttivo che eventualmente l'imprenditore alla pari di quello artigiano possa avere apportato nell' impresa ed in particolare poiche' nel ns. contratto è previsto che l'apporto di lavoro lo faccia esclusivamente il compartecipante mentre resterebbe a carico semmai del concedente l'apporto di lavoro organizzativo. Cio' detto se ne dovrebbe concludere che l'art 29 non prevede la casistica del ns. compartecipante mentre il concedente dovrebbe dichiarare per intero il proprio reddito agrario ed ovviamente dominicale.

Tuttavia tale certezza e' alquanto scossa ove si legga il secondo comma dell' art 30 che dispone :

"2 - Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell' art 5, il reddito agrario concorre  a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza."

In vero in tale norma si parla di "conduzione associata" introducendo cosi nel tema un'altra definizione cui non abbiamo visto prima e che merita quindi maggiore approfondimento prima di dire che essa e' applicabile nella ns. fattispecie. Da un  punto di vista giuridico abbiamo visto che sino ad ora il legislatore civilistico nei contratti esaminati aveva sempre parlato di " rapporti di associazione agraria" art 2187 c.c.o più semplicemente di "associazione per la coltivazione"  mentre il ns contratto parla specificatamente di rapporto di "compartecipazione", tutti termini diversi da loro che possono dare luogo a diversità' interpretative ma che all'estensore sembrano tutti sinonimi ed i buona parte fungibili. Del resto a quale tipologia sarebbe applicabile alla norma se non ai contratti di mezzadria ed affini, proprio l'eccezione ed il riferimento all'art 5 impedisce la sua applicazione alle conduzioni famigliari ed alle società' definibile pure contratti associativi e quindi se la volonta' del legislatore deve avere un senso compiuto e' chiaro che per" conduzione  associata" deve riferirsi  proprio ai contratti di cui agli art 2141 sino al 2187 c.c..  quindi l'ipotesi di applicazione proprio dell'art 30 II comma ha un certo peso e va senz'altro tenuta in considerazione anche se essa è sorta soprattutto per le tipologie classiche dell’ associazionismo agrario quale mezzadria , colonia e soccida. Tutti rapporti affini ma non eguali al ns. infatti questo è si nato dalla mezzadria ma volutamente esso è stato variato verso l’associazione in partecipazione dalla contrattazione collettiva al fine di avere un maggiore tutela contrattuale e previdenziale del compartecipante. Tuttavia nella norma nulla si evince per escludere il compartecipante da tale disciplina.

 

Relativamente alla ipotesi B. “reddito di lavoro dipendente, art 46 e 47 t.u. iidd

Tale ipotesi e maggiormente rafforzata dal fatto che come abbiamo visto esiste in campo previdenziale una equiparazione giuridica fra compartecipante e lavoratore dipendente giornalieri, tuttavia tale equiparazione per potersi trasferire in campo fiscale abbisogna di una ulteriore equiparazione che certamente non si ha.

L’art 46 del  Tu I.I.D.D. specifica che:

Sono  redditi  di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti  aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri , compreso il lavoro a domicilio quando sia considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.”

Come si vede il rinvio alle disposizione sul lavoro e quindi anche a quelle previdenziali e limitato solo al lavoro a domicilio mentre la definizione è fatta a titolo diretto. Ora se ben si consideri la norma ha  come elemento essenziale per qualificare un reddito dipendente al fatto che la prestazione sia svolta sotto la direzione altrui. Abbiamo gia visto che nel contratto tale elemento non si evince con chiarezza anche se nel passato tale fatto era dato più dall’uso che dal volontà contrattuale o dalla legge, in realtà ai giorni ns. non può certo affermarsi che esista fra concedente e compartecipante un rapporto di dipendenza o di semplice direzione mentre più correttamente si deve parlare di cogestione. Per cui non sembra che si possa parlare nella generalita’ dei casi di rapporto di lavoro dipendente.  Alla medesima conclusione sembra si debba arrivare anche a voler considerare l’art 47 del citato T.U. in cui non sembra sia reperibile alcuna delle casistiche analoghe viene a quelle esaminate.

 

Relativamente alla ipotesi C- reddito di lavoro autonomo, associazione in partecipazione, ex art 49 .

Il codice civile agli articoli 2549 del c.c. prevede la tipologia contrattuale dell’associazione in partecipazione definendolo cosi:

“ Con il contratto di associazione in partecipazione, l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”. 

L’apporto può esser sia di capitale che di lavoro mentre vertendosi in materia di contratti aventi natura patrimoniale nulla vieta che la partecipazione sia in termini di prodotti anche in analogia con l’art 2.099 c.c.

Tale contratto anche da un punto di vista letterale sembra quello che più si avvicina al ns. rapporto e di sicuro mancando le norme più dirette di cui alla associazione agraria, dovremmo considerare che dal punto di vista civilistico questa sarebbe la tipologia più corretta essendone la versione in campo commerciale. Tuttavia da un punto di vista fiscale il rapporto di  A.p. da luogo a due distinte tipologie reddituali la più conosciuta si ha solo quando l’apporto dell’associato e’ dato solo ed esclusivamente dal lavoro. art 49 lettera c T.U IIDD. Purtroppo la ns. fattispecie prevede che il compartecipante  apporti pure un certo capitale di rotazione che pure essendo minoritario rispetto al lavoro non è certo indifferente né inconsistente. Si potrebbe obbiettare che tale apporto può essere solo contabile e non effettivo ove il concedente lo anticipasse ma la cosa non sembra sostenibile ed in ogni caso il compartecipante ha l’obbligo di restituzione donde la natura prettamente finanziaria dell’anticipo. Quindi a parere dell’estensore non può darsi titolo di lavoro autonomo alla ns fattispecie reddituale.  Pure inconsistente è la tesi di applicazione della normativa relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa poichè manca una retribuzione prestabilita periodica e la presenza di un certo impiego di mezzi organizzati, art 47 lettera C bis dpr 917/86.

 

Relativamente alla ipotesi D- reddito di capitale ex art 41 lettera f.

Tale ipotesi nasce per diretta derivazione della precedente essa senz’altro da un maggiore rispetto della normativa fiscale se non fosse per le norme più specifiche in campo fiscale e civilistico tale ipotesi avrebbe senz’altro una grossa valenza ma gli effetti dirompenti sia sul concedente, obbligo di ritenuta irpef, obbligo di dichiarazione  dei redditi in capo al percettore, in passato soggezione ilor ecc e da  un lato il cumulo dei redditi farebbe decadere dall’ assegno per il nucleo familiare farebbero scadere senz’altro la appetibilita’ del c.c.c.rg con la sua definitiva morte contrattuale.

 

Relativamente alla ipotesi E- reddito di natura fondiaria ex art 84 TU IIDD.

I censi, le decime, i quartesi, e gli altri redditi di natura fondiaria che non sono iscritti non determinabili catastalmente ed ancorchè consistenti nei prodotti del fondo o commisurati ad essi che non sono iscritti in catasto e che non devono esserlo sono determinati per l’ammontare e per il periodo in cui sono effettivamente percepiti. Tale definizione assomiglia molta alla ns. fattispecie in quanto senz’altro trattasi di reddito avente natura fondiaria ovvero essere inerente al terreno, non deve essere iscritta in catasto non essendo legata alla proprietà  dello stesso ed è determinato in funzione ai prodotti del fondo, in vero non vi è molta differenza fra questa previsione e quella di cui all’art 30 medesimo t.u. se non fosse per il fatto che l’art 30 si riferisce alla conduzione del fondo cosa più attinente al ns. caso mentre l’art 84 si riferisce ai diritti fondiari indipendentemente dell’ effettivo sfruttamento

 

B)    imposizione indiretta.

il contratto comporta anche aspetti che interessano l’imposizione indiretta con particolare riguardo all’ iva.

Abbiamo gia visto che entrambe le parti possono rivestire e senz’altro rivestono la qualifica di imprenditore e per effetto di tale qualifica tutte le cessioni dei prodotti agricoli da essi fatte sarebbero senz’altro rientranti nel campo di tale imposta, art 2 e 4 dpr 633/72 del resto anche l’art 34 del citato dpr riprende in buona parte gli imprenditori di cui all’art 2135 c.c. quindi potremmo senz’altro concludere che se anche il com  vende i proprio i suoi prodotti diviene soggetto iva con tutti gli obblighi che ne conseguono, ovviamente nel caso di volume d’affari superiore ai 5.000.000 di lire annue art 34 comma IV. Tuttavia nel caso in cui il prodotto non sia ripartito sul fondo ai sensi dell’ art 13 c.c.c. rg, e la cessione dei prodotti sia effettuate unitariamente dal concedente si deve intendere che  il riparto in denaro non sia soggetto ad iva ai sensi del II comma dell’art 2 del decreto iva e le cessioni siano soggette ad iva in capo al concendente che nel bene e nel male bene assume vincoli ed anche vantaggi se cosi si possono chiamare  l’iva acquisita nelle vendite anche in regime forfettario.

Relativamente invece agli acquisti  di beni da utilizzare nell’ impresa esiste passaggio in favore al concedente e pertanto non si rientra in nessuna delle ipotesi di soggezione Iva così pure se il compartecipante sostiene solo il costo finanziario  per la parte assunta, resta inteso che in quest’ultimo caso per la quota parte dell’Iva pagata sugli acquisti finanziata dal com si debba ipotizzare un eventuale rimborso in caso di recupero da parte del concendente nell’ipotesi di regime normale.

 

IRAP.

Discorso a parte merita l’ira in quanto nuova imposta non prevista contrattualmente anche se ha sostituito il contributo per l’ssn già pagato dal concedente, come si sa tale imposta colpisce il valore aggiunto ed incassi di vendita dei prodotti in capo al concedente tale valore sarebbe artificiosamente elevato, sino ad ora le basse aliquote in campo agricola non hanno fatto sorgere il problema con evidente compensazione  di quanto previsto al punto procedente ma in futuro il problema sara’ più grande sia per effetto dell’obbligo del regime naturale che farà perdere i vantaggi al concedente dell’incassare l’iva sulle vendite, resterà ovviamente il piccolo vantaggio dell’iva sugli acquisti ove il com  faccia rimborso in contanti della quota di costi da egli dovuta ma in futuro il concedente non si trovera’ certo in posizione di vantaggio con incremento dei conflitti.

 

       3  

Conclusioni

Alla fine di questa modesta ricerca che ha voluto soprattuto far da sprono a delle riflessioni sia ai tecnici che alle parti sociali direttamente interessate si deve affermare che nessuna certezza vi e’ in materia soprattutto fiscale, gia particolarmente soggettiva in altri e più semplici quesiti, e che ciascuno  può dare il proprio contributo o pensiero ora enfatizzando alcune parti e considerazioni del lavoro ora apportando nuove e sempre gradite teorie.

Comunque a parere dell’estensore il compartecipante se da un punto di vista previdenziale può essere equiparato al giornalieri di campagna da un punto di vista fiscale difficilmente può essere equiparato al dipendente mentre più verosimilmente si avvicina alle previsioni di cui  all’art 29 e 30 TU II.DD.

 

 

 

 

 

 

    4                               

INDICE

 

 

1) CENNI STORICI E SOCIALI PAGINA 1

 

 

2) ASPETTI CONTRATTUALI PAGINA 2

 

 

3) ASPETTI  PREVIDENZIALI E FISCALI PAGINA 4

 

 

 4) CONCLUSIONE PAGINA 7

 

 

 

                   5) APPENDICE- PAGINA 8

                   CONTRATTO DI COMPARTECIPAZIONE E MODELLI PAG 10

 

Vittoria, 20/11/2000