DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI AGENZIA E
RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
NEI SETTORI INDUSTRIALI E DELLA
COOPERAZIONE
Accordo Economico Collettivo 20 marzo 2002
Art.
1 - (Definizione dell'agente - Sfera di applicazione)
Il presente accordo regola i rapporti fra gli
agenti e i rappresentanti di commercio, rappresentati dalle Associazioni
sindacali contraenti e le aziende industriali rappresentate dalle Associazioni
aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria),
nonché gli Enti cooperativi rappresentati dalla Confederazione Cooperative
Italiane (Confcooperative).
Agli
effetti di esso ed in conformità agli artt. 1742 e 1752 del codice civile,
indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle parti:
a) è agente di
commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere
la conclusione di contratti in una determinata zona;
b) è
rappresentante di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più
ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
L'agente o
rappresentante esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente,
nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'art.
1746 del codice civile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari
predeterminati. Le istruzioni di cui all'art. 1746 del codice civile devono
tenere conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il quale,
tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato
in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata
sulla esecuzione delle sue attività.
Il presente accordo si
applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo o prevalente
l'esercizio delle attività suddette, salve le eccezioni e deroghe espressamente
previste nell'accordo stesso, nonchè a coloro che, in qualità di agenti o
rappresentanti, hanno incarico di vendere esclusivamente a privati consumatori.
Le norme del presente accordo - salvo
quelle di cui agli artt. 10 e 13 - non sono vincolanti nel caso di conferimento
di mandato di agenzia o rappresentanza a coloro che svolgono anche il commercio
in proprio nello stesso genere di prodotti.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che nella
definizione di cui al secondo comma, lett. a) e b), rientrano anche gli agenti
e i rappresentanti di commercio operanti in "tentata vendita", a
condizione che vengano rispettati i principi di autonomia e indipendenza nello
svolgimento dell'attività e che non siano previsti obblighi di orario di lavoro
e di itinerari predeterminati.
Art. 2 - (Zona ed
esclusiva - Variazioni)
Ferma restando la
possibilità di diverse intese tra le parti, di norma la ditta non può valersi
contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più
agenti o rappresentanti, nè l'agente o rappresentante può assumere l'incarico
di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza fra di loro.
Il divieto di cui sopra
non si estende, salvo patto di esclusiva per una sola ditta, all'assunzione, da
parte dell'agente o rappresentante, dell'incarico di trattare gli affari di più
ditte non in concorrenza tra di loro. Nel caso in cui l'agente o rappresentante
non sia vincolato dal patto di esclusiva per una sola ditta, egli resta libero
di assumere altri incarichi per ditte che non siano in concorrenza.
Le variazioni di zona
(territorio, clientela, prodotti) e della misura delle provvigioni, esclusi i
casi di lieve entità (intendendosi per lieve entità le riduzioni, che incidano
fino al cinque per cento del valore delle provvigioni di competenza dell'agente
o rappresentante nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici
mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato
lavorato per intero), possono essere realizzate previa comunicazione scritta
all'agente o al rappresentante da darsi almeno due mesi prima (ovvero quattro
mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria
attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti
per una diversa decorrenza.
Qualora queste
variazioni siano di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto
economico del rapporto (intendendosi per varazione sensibile le riduzioni superiori
al venti per cento del volore delle provvigioni di competenza dell'agente
nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti
la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero), il
preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la
risoluzione del rapporto.
Qualora l'agente o
rappresentante comunichi, entro trenta giorni, di non accettare le variazioni
che modifichino sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione
del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o
rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.
L'insieme delle
variazioni di lieve entità apportate in un periodo di dodici mesi sarà da
considerarsi come unica variazione, per l'applicazione del presente articolo 2,
sia ai fini della richiesta del preavviso di due o quattro mesi, sia ai fini
della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa
mandante.
In relazione a quanto
previsto dai commi primo e secondo del presente articolo, le parti si danno
atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l'incarico
conferito all'agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per
foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi e infungibili tra di loro.
Art. 3 - (Documenti - Campionario)
All'atto del conferimento
dell'incarico, all'agente o rappresentante debbono essere precisati per
iscritto, in un unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata,
i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e compensi, la durata,
quando questa non sia a tempo indeterminato.
In ogni contratto
individuale dovrà essere inserito l'esplicito riferimento alle norme
dell'accordo economico collettivo in vigore e successive modificazioni.
Nel caso di affidamento
del campionario, sarà altresì previsto che il valore dello stesso potrà essere
addebitato all'agente o rappresentante in caso di mancata o parziale
restituzione o di danneggiamento.
Art. 4 - (Tempo determinato)
Le norme previste nel
presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato in quanto
compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme
relative al preavviso di cui all'art. 9.
Nei contratti a tempo
determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà
all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine,
l'eventuale disponibilità al rinnovo o proroga del mandato.
Art. 5 - (Diritti e doveri delle parti)
L'agente o
rappresentante, nell'esecuzione dell'incarico, deve tutelare gli interessi del
preponente ed agire con lealtà e buona fede.
In particolare, deve
adempiere l'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni impartite dalla
ditta e fornire le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella
zona assegnatagli, nonché ogni altra informazione utile al preponente per
valutare la convenienza dei singoli affari.
L'agente o
rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, nè di concedere
sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.
Il preponente, nei
rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede.
Egli deve mettere a
disposizione dell'agente la documentazione necessaria, relativa ai beni o
servizi trattati e fornire all'agente o rappresentante le notizie utili a
svolgere nella maniera più producente il proprio mandato. Il preponente
informerà altresì l'agente o rappresentante sul lancio di nuovi prodotti e
sulle nuove politiche di vendita e avvertirà l'agente, allorché preveda che il
volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che
l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi.
Nei contratti
individuali potrà essere stabilito un termine per l'accettazione o il rifiuto,
totale o parziale, da parte del preponente delle proposte d'ordine trasmesse
dall'agente. In assenza nel contratto individuale di espressa previsione del
termine di cui sopra, le proposte d'ordine si intenderanno accettate, ai soli
fini del diritto alla provvigione, se non rifiutate dal preponente entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse.
Art. 6 - (Provvigioni)
Ai sensi dell'art. 1748
cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinta di
norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto,
quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento.
I criteri per il
conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in
ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la
provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento.
Nel caso in cui sia
affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per
conto della casa, con responsabilità dell'agente per errore contabile, dovrà
essere stabilita una provvigione separata, in relazione agli affari per i quali
sussista l'obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione
separata di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante
svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme
per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di
pagamento..
Nel caso in cui sia
affidato all’agente o rappresentante l’incarico di coordinamento di altri
agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto
individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma
non provvigionale.
Salvo quanto disposto
dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su
accordo fra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà
corrisposta sugli importi delle singole consegne.
In qualsiasi caso di
insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia
inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà
all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza
parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o
rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta.
La provvigione spetta
all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione
per causa imputabile al preponente.
L'agente o rappresentante che
tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche
per gli affari conclusi senza suo intervento, semprechè rientranti nell'ambito
del mandato affidatogli.
Qualora la promozione e
l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad
agenti diversi, la relativa provvigione
verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso
l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della
provvigione stessa.
In caso di cessazione o
risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla
provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del
contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso,
le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o
rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza
per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso.
L'agente o
rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi
anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto
soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine
ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della
cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente
la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa
dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di
quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative
vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra
regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine,
inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata
conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna
provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano
un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti
succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione
dell'affare.
Art. 7 - (Liquidazione delle
provvigioni)
Le ditte cureranno la
liquidazione delle provvigioni alla
fine di ogni trimestre.
Entro 30 giorni dalla
scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all'agente o rappresentante
il conto delle provvigioni, nonchè il relativo importo, con l'adempimento delle
formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. In caso di contestazione, la
ditta verserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla
definizione della controversia.
Qualora la ditta
mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre quindici giorni,
rispetto ai termini di cui al precedente comma, sarà tenuta a versare su tali
somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso ufficiale
di riferimento.
Se per consuetudine la
ditta non spedisce le fatture tramite l'agente o rappresentante, essa deve
almeno alla fine di ogni mese fornire all'agente o rappresentante le copie
delle fatture inviate direttamente ai clienti.
Sulle provvigioni
maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del
trimestre, nella misura del 70 per cento del suo credito per tale titolo. Nel
caso in cui sia pattuito il diritto alle provvigioni al buon fine dell'affare,
è facoltà dell'agente o rappresentante all'atto del conferimento del mandato,
di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di
anticipi nella misura del 50 per cento delle provvigioni, che si riferiscono ad
affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35 per cento delle
provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni, ma non
oltre 120. Resta fermo che l'agente o rappresentante non ha diritto ad
anticipi, ove sia debitore della ditta per altro titolo.
Art. 8 - (Rimborso spese)
L'agente o
rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua
attività svolta ai sensi dell'articolo 1 del presente accordo, salvo patto in
contrario.
Resta fermo che tutte le
somme corrisposte dalla casa mandante, anche se a titolo di rimborso o concorso
spese, per lo svolgimento dell'attività di agenzia e di rappresentanza
commerciale sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e
legali e sono soggette alla contribuzione Enasarco.
Art. 9 - (Termini di preavviso)
In caso di risoluzione
di un rapporto a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà darne
comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso della seguente misura:
A - Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva
per una sola ditta
- tre mesi per i primi tre anni di durata del
rapporto;
- quattro mesi nel
quarto anno di durata del rapporto;
- cinque mesi nel quinto
anno di durata del rapporto;
- sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.
B - Agente o rappresentante impegnato in esclusiva per
una sola ditta
- cinque mesi per i primi cinque anni di durata del
rapporto;
- sei mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno;
- otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in
poi.
TERMINI DI PREAVVISO PER RECESSO DELLA MANDANTE (art. 9) |
||
Durata del Rapporto |
Monomandato (esclusiva per una sola ditta) |
Plurimandato (non esclusiva per una sola ditta) |
Per i primi 3 anni |
3 mesi |
5 mesi |
Quarto anno |
4 mesi |
5 mesi |
Quinto anno |
5 mesi |
5 mesi |
Dal sesto all’ottavo anno |
6 mesi |
6 mesi |
Dal nono anno in poi |
6 mesi |
8 mesi |
In caso di recesso da
parte dell'agente o rappresentante, la durata del preavviso sarà di
cinque o di tre mesi, a seconda che l'agente sia impegnato o meno ad
esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, indipendentemente
dalla durata complessiva del rapporto.
Ai fini del computo
della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva
del rapporto, intendendosi il periodo intercorso dalla stipula del contratto
fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.
Le parti convengono che
la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei
giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della
comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di
cui ai commi che precedono.
Ove la parte recedente,
in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto,
essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una
somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni
liquidate nell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i
mesi di preavviso dovuto ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di
esonero da una parte del preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel
corso dell'anno solare precedente, saranno conteggiati i successivi mesi
dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Ove più
favorevole, la media retributiva per la determinazione dell'indennità di cui
trattasi sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la
comunicazione di recesso. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore
a dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle
provvigioni liquidate durante il rapporto stesso. L'importo sostitutivo del
preavviso va computato su tutte le somme corrisposte in dipendenza del
contratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso o concorso spese.
La parte che ha ricevuto
la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso,
senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede, entro
trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
Durante la prestazione
in servizio del preavviso, il rapporto prosegue regolarmente, con tutti i
diritti e gli obblighi connessi al mandato.
Art. 10 - (Indennità per lo scioglimento del contratto)
Con la presente
normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751
cod. civ. anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE
n. 86/653, individuando con funzione suppletiva modalità e criteri applicativi,
particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura
dell'indennità in caso di cessazione del rapporto, e introducendo nel contempo
condizioni di miglior favore per gli agenti e rappresentanti di commercio, sia
per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento dell'indennità, sia per
ciò che attiene al limite massimo dell'indennità, stabilito dal terzo comma del predetto art. 1751 cod. civ.
A tal fine si conviene
che l'indennità in caso di scioglimento del contratto sarà composta da due
emolumenti: l'uno, denominato indennità di risoluzione del rapporto, viene
riconosciuto all'agente o
rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde
principalmente al criterio dell'equità; l'altro, denominato indennità
suppletiva di clientela, è invece collegato all'incremento della clientela e/o
del fatturato e intende premiare essenzialmente la professionalità dell'agente
o rappresentante.
L'indennità in caso di
scioglimento del contratto, di cui ai successivi capi I e II, sarà computata su
tutte le somme, comunque denominate, percepite dall'agente nel corso del rapporto,
nonché sulle somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia
sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante, anche se
le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte.
In caso di decesso
dell'agente o rappresentante, l'indennità stessa sarà corrisposta agli eredi.
I) indennità di risoluzione del rapporto:
all’atto della
cessazione del rapporto spetta all’agente o rappresentante una indennità,
calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure
di seguito riportate:
- AGENTE O RAPPRESENTANTE CON OBBLIGO DI ESCLUSIVA
PER UNA SOLA DITTA
4% sulla quota di
provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui;
2% sulla quota di
provvigioni compresa tra Euro 12.400,01
annui ed Euro 18.600,00 annui;
1% sulla quota di
provvigioni eccedente Euro 18.600,00 annui
- AGENTE O RAPPRESENTANTE SENZA OBBLIGO DI ESCLUSIVA
PER UNA SOLA DITTA:
4% sulla quota di
provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui;
2% sulla quota di
provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui;
1% sulla quota di
provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui.
INDENNITà DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO (art. 10 – punto I)) |
||
Provvigioni annue maturate |
Monomandato (esclusiva per una sola ditta) |
Plurimandato (non esclusiva per una sola ditta) |
Fino ad €. 12.400,00 |
4% |
4% |
Da €. 12.400,00 ad €.
18.600,00 |
2% |
2% |
Oltre €. 18.600,00 |
1% |
1% |
L’indennità di cui al
presente capo I) sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del
rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa
mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate:
- ritenzione indebita di
somme di spettanza della preponente;
- concorrenza sleale o
violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.
Le somme di cui sopra
verranno annualmente accantonate dal preponente nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione
Enasarco, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui al
successivo articolo 16. Nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le
procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi
eventualmente già accantonati al fondo stesso ma non più spettanti all’agente
per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui sopra.
Le parti stipulanti,
ferma restando l'obbligatorietà dell'accantonamento del Firr presso la
Fondazione Enasarco, concordano di procedere alla costituzione di una
commissione paritetica, incaricata di studiare e formulare proposte sulla
trasformazione in senso previdenziale dell'indennità di cui al presente capo I.
Le risultanze dei lavori della commissione paritetica saranno sottoposte alle
parti stipulanti per le determinazioni di competenza entro il 30 aprile 2003.
II)
Indennità suppletiva di clientela:
A) all'atto dello scioglimento del contratto di
agenzia e rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta
preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di
risoluzione del rapporto, di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva
di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle
altre somme corrisposte o comunque dovute all'agente o rappresentante fino alla
data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote:
- 3 per cento
sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme dovute;
- 0,50% aggiuntivo
sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di
Euro 45.000,00 di provvigioni);
- ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno
compiuto (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni).
B) In
aggiunta agli importi previsti al capo I ed alla precedente lett. A), sarà
riconosciuto all'agente o rappresentante un ulteriore importo a titolo di
indennità suppletiva di clientela, a condizione che, alla cessazione del
contratto, egli abbia apportato nuovi clienti al preponente e/o abbia
sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in modo da
procurare al preponente anche dopo la cessazione del contratto sostanziali
vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
Detto importo aggiuntivo sarà calcolato nelle
seguenti misure:
- 1 per cento sul valore annuo dell'incremento delle
provvigioni, come determinato ai sensi del successivo articolo 11;
- 2 per cento sul valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore al 100%;
- 3 per cento sul valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore al 150%;
- 4 per cento del valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore al 200%;
- 5 per cento del valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore
al 250%;
- 6 per cento del valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore al 300%;
- 7 per cento del valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore al 350%.
L'importo in questione
non può comunque essere superiore alla differenza tra l'ammontare massimo
previsto dal terzo comma dell'articolo 1751 cod. civ. e la somma degli
emolumenti del capo I e del capo II, lett. A).
Per gli agenti e rappresentanti
incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori,
l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in
considerazione ai fini del calcolo dell'indennità suppletiva di clientela, nel
limite del 65%.
Il trattamento di cui al
presente capo II non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto
imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile
all'agente o rappresentante le dimissioni dovute a invalidità permanente e
totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO),
sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un
anno.
Il trattamento di cui al
presente capo II sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra,
anche per lo scioglimento del contratto a termine, che sia stato rinnovato o
prorogato.
Gli importi previsti al capo I e al capo II, lett. A), del presente articolo verranno riconosciuti all'agente o rappresentante, anche nel caso in cui eccedano l'ammontare massimo stabilito dal terzo comma dell'articolo 1751 cod. civ.
Le parti confermano che
le presenti disposizioni collettive in materia di indennità per la cessazione
del rapporto di agenzia sono applicative della Direttiva CEE n. 86/653 e
dell'art. 1751 c.c., ne rispettano la lettera e lo spirito così come perseguito
dal legislatore comunitario e nazionale e costituiscono complessivamente una
condizione di miglior favore rispetto alla disciplina di legge. Esse sono correlative
ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Art. 11 -
(Individuazione del valore dell'incremento e del relativo tasso).
Per individuare il
valore reale dell'incremento della clientela e/o del fatturato, di cui al punto
II), lett. B), dell’articolo 10, da parte dell'agente o rappresentante, sarà
preso in considerazione il volume complessivo dei guadagni provvigionali e di
ogni altro compenso percepito dall'agente e rappresentante.
Il valore reale
dell'incremento annuo finale, sul quale si applicano le aliquote di cui al capo
II, lett. B), si determina in base alla differenza tra i guadagni complessivi
risultanti dalle ultime quattro liquidazioni trimestrali e quelli risultanti
dalle prime quattro liquidazioni trimestrali (applicandosi a questi ultimi i
coefficienti di rivalutazione Istat per i crediti di lavoro).
Il tasso reale
dell'incremento annuo finale, in rapporto al quale si individua l'aliquota
applicabile, si determina commisurando
percentualmente all'importo
rivalutato delle prime quattro liquidazioni trimestrali il valore differenziale
calcolato secondo quanto disposto dal
comma precedente.
In alternativa a quanto
previsto dal comma precedente, le parti direttamente interessate possono
concordare di assumere, come base di calcolo per la determinazione del tasso di
incremento, il fatturato sul quale sono state conteggiate le prime quattro
liquidazioni trimestrali e il fatturato sul quale sono state calcolate le
ultime quattro liquidazioni trimestrali. In tal caso, il tasso finale di incremento reale, di cui
al precedente comma, è determinato in base alla differenza tra il fatturato
relativo alle ultime quattro liquidazioni trimestrali e il fatturato relativo
alle prime quattro liquidazioni trimestrali (applicandosi a quest'ultimo i
coefficienti di rivalutazione Istat per i crediti di lavoro), commisurata
percentualmente al fatturato relativo alle prime quattro liquidazioni
trimestrali rivalutato come sopra.
Nel caso di rapporti di
agenzia e rappresentanza commerciale, che all'atto della cessazione siano in
corso da più di cinque anni, il valore annuo iniziale da prendere a riferimento
per l'individuazione sia del valore assoluto sia del tasso di incremento verrà
determinato in base alla media annua delle provvigioni di competenza
dell'agente o rappresentante nei primi due anni di durata del rapporto (otto
liquidazioni trimestrali), - ovvero del relativo fatturato, nel caso di cui al
comma quarto - con la rivalutazione secondo gli indici Istat per i crediti di
lavoro. Il valore annuo finale sarà determinato sulla base della media annua
delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante negli ultimi due
anni di durata del rapporto (otto liquidazioni trimestrali) ovvero del relativo
fatturato.
Nel caso di rapporti di
agenzia e rappresentanza commerciale, che all'atto della cessazione siano in
corso da oltre dieci anni, il valore annuo iniziale da prendere a riferimento
per l'individuazione sia del valore assoluto sia del tasso di incremento verrà
determinato in base alla media annua delle provvigioni di competenza
dell'agente o rappresentante nei primi tre anni di durata del rapporto (dodici
liquidazioni trimestrali), - ovvero del relativo fatturato, nel caso di cui al
quarto comma - con la rivalutazione secondo gli indici Istat per i crediti di
lavoro. Il valore annuo finale sarà determinato sulla base della media annua
delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante negli ultimi tre
anni di durata del rapporto (dodici liquidazioni trimestrali) ovvero del
relativo fatturato.
Il raffronto tra dati
iniziali e dati finali di cui ai precedenti commi va effettuato in termini
omogenei. Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione
intervenute nel corso del rapporto e riguardanti il territorio, la clientela, i
prodotti, le provvigioni, gli effetti di dette variazioni vanno neutralizzati,
non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle parti, ai fini
specifici qui considerati.
I nuovi valori massimi
annui di cui al capo I e al capo II, lettera A), dell'articolo 10, si applicano
sulle provvigioni e le altre somme di competenza dell'agente dalla data del 1^
gennaio 2002 in poi.
Per i contratti di
agenzia e di rappresentanza commerciale in corso alla data di
sottoscrizione del presente accordo
economico collettivo e stipulati prima del gennaio 2001, come dato iniziale di raffronto ai fini
dell'individuazione del monte provvigionale differenziale su cui applicare le
aliquote percentuali di cui al capo II, lett. B), dell'art. 10, ed ai fini
della determinazione del tasso reale finale di incremento della clientela e/o
del fatturato, di cui alla medesima disposizione, si prenderanno in
considerazione le provvigioni e gli altri proventi risultanti dalle quattro
liquidazioni trimestrali di competenza dell'anno 2001 (o le otto liquidazioni
trimestrali di competenza degli anni 2000 e 2001, nell'ipotesi del quinto comma
dell'art. 11, o le dodici liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 1999,
2000 e 2001, nell'ipotesi del sesto comma dell'art. 11) ovvero i relativi fatturati, nel caso di
opzione secondo quanto previsto dal quarto comma dell’articolo 11.
Art. 12 - (Malattia ed infortunio)
In caso di malattia o
infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il
mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della
ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad
ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell'anno solare dall'inizio
della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo
la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è
riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad
assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad
altri l'incarico di esercitarlo.
Il titolare del mandato
di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel
corso di predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico
di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia
senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi
degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più
favorevoli.
A favore degli agenti o
rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci
illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per
oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di
rappresentanza commerciale, si provvederà alla stipulazione di una polizza
assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da
infortunio e ricovero ospedaliero.
La polizza sarà
stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle
disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente
articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e
aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO
con la propria assicurazione:
a) in caso di morte per
infortunio:
liquidazione di un
capitale di Euro 40.000,00;
b) in caso di invalidità
permanente totale per infortunio:
liquidazione di un
capitale di Euro 50.000,00.
Tale importo sarà proporzionalmente
ridotto, in caso di invalidità inferiore all'81 per cento, in relazione alla
percentuale riconosciuta seconda la tabella INAIL, purchè superiore al minimo
del 6 per cento;
c) in caso di ricovero
ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di
degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a
ricovero per infortunio, che abbia comportato l'applicazione di ingessatura:
corresponsione di una
diaria giornaliera di Euro 13,00, dal primo giorno di degenza e fino ad un
massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale
della copertura assicurativa per la diaria stessa.
Gli oneri per
stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione
ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di
una quota parte dell'interesse del 4 per cento di spettanza delle case
mandanti, di cui all'art. 16, comma 3, del presente accordo.
Norma transitoria
Le nuove misure delle
prestazioni previste dal quinto comma dell'art. 12, lett. a), b) e c), avranno
effetto dal momento in cui l'Enasarco avrà provveduto all'adeguamento della
polizza assicurativa in atto. Fino a quella data, restano valide le misure
stabilite dall'articolo 12 dell'accordo economico collettivo 16 novembre 1988.
Art. 13 - (Gravidanza e
puerperio)
In caso di gravidanza e
puerperio dell’agente o rappresentante, il rapporto resterà sospeso ad ogni
effetto, su richiesta dell’agente o rappresentante medesima, per un periodo di
otto mesi, all’interno dei quali deve collocarsi la data del parto,
intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla
risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è
riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare
l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri
l'incarico di esercitarlo.
La titolare del mandato
di agenzia o rappresentanza deve consentire, nel corso di predetto periodo, che
la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirla
provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a
questa derivino oneri. Non ha inoltre diritto a compensi sui proventi degli
affari che siano stati promossi e portati a conclusione direttamente
dall'azienda o dal sostituto nel periodo stesso, fermo restando il diritto alla
provvigione per quegli ordini pervenuti durante il periodo di astensione per
effetto dell’attività in precedenza svolta dall’agente o rappresentante.
Con riferimento all'art.
1751 bis c.c. e fermo restando quanto ivi stabilito, a fronte del patto di non concorrenza postcontrattuale l'agente o rappresentante, operante in forma individuale o di società di persone o di
società di capitali con un unico socio, avrà diritto ad una specifica
indennità.
Salvo diversi, più
favorevoli accordi tra le parti direttamente interessate, la misura
dell'indennità spettante all'agente o rappresentante per l'intera durata
massima (due anni) del patto di non concorrenza viene determinata sulla base
della tabella allegata al presente articolo. In caso di patto di non
concorrenza di durata inferiore ai due anni, l'ammontare dell'indennità
indicata nella tabella sarà ridotto, in rapporto all'effettiva durata del patto,
sulla base di un parametro del 40% per il primo anno e del 60% per il secondo
anno.
La base di calcolo
dell'indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti negli
ultimi cinque anni precedenti la cessazione del rapporto ovvero dalla media
annua calcolata sull'intero rapporto, se questo abbia avuto una durata
inferiore a cinque anni.
In caso di
dimissioni dell'agente o
rappresentante, non motivate da inadempimento del preponente né da
pensionamento di vecchiaia (Enasarco) né da grave inabilità, che non consenta
più lo svolgimento dell'attività, la misura dell'indennità è ridotta al 70%,
limitatamente al caso dell’agente plurimandatario e in relazione ad un mandato
che non rappresenti più del 25% dei suoi introiti.
In caso di agente o
rappresentante non vincolato ad esercitare la sua attività in esclusiva per una
sola ditta, per il quale il rapporto cessato valga almeno l'80% (ottanta per
cento) del monte provvigionale complessivo spettante nel periodo di cui al
precedente terzo comma, si applicheranno le misure previste dalla tabella per
l'indennità del monomandatario. L'agente o rappresentante di commercio che
intenda avvalersi della presente disposizione è tenuto ad esibire, al momento
della cessazione del rapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali,
dalle quali risulti il totale delle provvigioni complessivamente percepite in
ciascuno degli anni presi a riferimento.
In caso di violazione del patto di non concorrenza, l’agente o rappresentante non ha diritto ad alcuna indennità e pertanto dovrà restituire al prepoonente gli importi eventualmente già percepiti a tale titolo. Egli dovrà inoltre corrispondere una penale di ammontare non superiore al 50% dell’indennità di cui alla Tabella allegata.
Ammontare totale dell’indennità |
||
Anni di durata del rapporto |
Monomandato (esclusiva per una sola ditta) |
Plurimandato (non esclusiva per una sola ditta) |
Oltre 10 anni |
12 mensilità |
10 mensilità |
Oltre 5 e fino a 10 |
10 mensilità |
8 mensilità |
Fino a 5 anni |
8 mensilità |
6 mensilità |
Le Organizzazioni
sindacali danno atto che la natura del compenso del patto di non concorrenza
previsto dall’art. 1751 bis del codice
civile è complementare per l’agente di commercio alla natura di indennità
prevista dall’art. 1751 del codice civile.
Art. 15 - (Trattamento di previdenza)
In relazione a quanto
previsto dall'art. 12 dell'accordo economico 30 giugno 1938 e alle norme
dettate dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco,
deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente il 5 agosto 1998 e
approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica il 24
settembre 1998, il trattamento di previdenza in favore degli agenti e
rappresentanti, i cui rapporti siano regolati dal presente accordo, viene
attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo del
5,75% sulle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante e da un pari
contributo a carico dell'agente o rappresentante, che verrà trattenuto dalle
ditte all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse.
I contributi di cui
sopra dovuti sulle provvigioni liquidate nell'anno nel limite di Euro
12.394,97, ovvero nel limite di Euro 21.691,19, se l'agente o rappresentante
sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta.
Il trattamento
previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi
in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da
società per azioni o da società a responsabilità limitata.
Nell'ipotesi predetta le
ditte mandanti sono però tenute al versamento di un contributo del 2% su tutte
le provvigioni corrisposte, allo scopo di finanziare un Fondo di assistenza in
favore degli agenti e rappresentanti.
Fino alla data del 30
giugno 1956 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono
integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l'indennità, per lo
scioglimento del contratto, come previsto dall'art. 10, dalle competenze
spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza del trattamento Enasarco,
ai sensi dell'art. 12 dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.
Art. 16 - (Iscrizione ENASARCO)
Le ditte hanno l'obbligo
di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all'Ente nazionale assistenza
agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco) entro 30 giorni dall'inizio del
rapporto di agenzia e di rappresentanza.
I contributi di cui
all'articolo precedente saranno versati alla Fondazione Enasarco con
periodicità trimestrale, secondo la normativa vigente.
Anche gli importi
maturati annualmente per l'indennità di cui all'art. 10, punto I),
verranno accantonata presso l'Enasarco
con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 23, a condizione che
l'Istituto si impegni a riconoscere alle aziende un interesse del 4% annuo
sulle somme accantonate nonché a rivalutare i conti individuali degli agenti
Entro il 30 aprile di
ciascun anno la ditta mandante invierà all'agente o rappresentante un riepilogo
delle somme versate al fondo di previdenza dell'Enasarco e di quelle
accantonate presso il FIRR, di competenza dell'anno precedente.
Art. 17 - (Pattuizioni
individuali)
Il presente accordo non
sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per
l'agente o rappresentante.
Art. 18 - (Controversie)
Le parti stipulanti si
riservano di istituire una commissione nazionale paritetica per l'esame e la
definizione delle controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del
presente accordo.
Art. 19 - (Procedure di
conciliazione ed arbitrato)
Fino al momento in cui
non entreranno in vigore le nuove disposizioni, restano valide le disposizione contenute nell'art. 17
dell'accordo economico collettivo del 16 novembre 1988.
Arrt. 20 - (Decorrenza e
durata)
Il presente accordo entra
in vigore il 1° aprile 2002, ferme
restando le diverse decorrenze specificamente previste per determinati
istituti, e scadrà il 31 marzo 2005, salvo quanto disposto dall'art. 21. Ove
non venga disdetto in forma scritta da una delle parti con un preavviso di sei
mesi, si intenderà rinnovato di anno in anno.
In caso di regolare
disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo
accordo.
Art. 21 - (Emanazione di
norme di legge)
Qualora, in qualunque
momento della durata del presente accordo, venisse intrapresa un'azione
legislativa tendente a modificare le clausole dell'accordo stesso, o che
comunque comporti oneri nuovi per le ditte preponenti, le parti si impegnano -
su invito di una di esse - a riunirsi immediatamente per concertarsi sui
provvedimenti da adottare perchè la sostanza e lo spirito del presente accordo,
ed in particolare il complesso degli oneri da esso derivanti, non subiscano
modificazioni.
Ove non si possibile
raggiungere un accordo prima della data della eventuale entrata in vigore della
nuova norma, da tale ultima data il presente accordo si intenderà
decaduto.
Art. 22 -
(Inscindibilità e incumulabilità)
Fermo restando quanto
disposto dall'articolo precedente, le disposizioni del presente accordo
relative alla indennità di scioglimento del contratto ed alla previdenza sono
correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro
trattamento.
Art. 23 - (Regolamento
indennità risoluzione fine rapporto)
Le parti si riservano di
provvedere alla redazione di un apposito regolamento per l'accantonamento ed il
versamento agli aventi diritto dell'indennità per la risoluzione del rapporto,
di cui al capo I dell'art. 10.
Art. 24 – (Versamento
contributo associativo)
Qualora l’agente o
rappresentante ne faccia richiesta con delega scritta, la casa mandante
provvederà a trattenere sulle competenze dell’agente o rappresentante l’importo
della quota associativa e a versare detto importo su apposito conto corrente
intestato alle Organizzazioni firmatarie, secondo le indicazioni contenute
nella delega stessa.
La delega avrà valore
fino a disdetta avanzata dall’agente o rappresentante, mediante raccomandata da
indirizzare contestualmente all’organizzazione sindacale di appartenenza e alla
casa mandante.
Dichiarazione a verbale
Le organizzazioni
stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all'altra
parte contraente che l'accordo economico sottoscritto in pari data rappresenta
una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e
rappresentanza commerciale, che contempera le attuali possibilità della
economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata.
Esse assumono pertanto
impegno, anche in relazione alla norma di cui all'art. 21 dell'accordo, in caso
di presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza
dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in
campo sindacale, che essi considerano lo strumento più idoneo per la
regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti.
Le parti stipulanti assumono altresì l'impegno di
incontrarsi, su richiesta di una di esse, durante il periodo di vigenza del
presente accordo, per esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonchè
le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle
condizioni economiche, sociali e professionali della categoria degli agenti e
rappresentanti di commercio.