Documento n. 11 Consiglio Nazionale Dottori commercialisti e Ragionieri

Bilancio d'esercizio - finalità e postulati

SCOPO E CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO

Il presente è un documento generale in cui sono esposte le finalità del bilancio d'esercizio ed i suoi postulati. Esso contiene, perciò, i

fondamentali riferimenti per la formazione del bilancio d'esercizio affinché esso possa assolvere la sua peculiare funzione informativa. Il

documento considera, in tale contesto, i principi generali di bilancio previsti dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, con il quale sono state

introdotte nell'ordinamento giuridico italiano la IV Direttiva (78/660) e la VII Direttiva (83/349) della CEE relative rispettivamente al

bilancio d'esercizio ed al bilancio consolidato e pone a raffronto tali principi generali con le finalità ed i postulati generali del bilancio

d'esercizio secondo i corretti principi contabili. Tali finalità e postulati sono soggetti ad evoluzione nel tempo, al fine di essere rispondenti

alle crescenti esigenze dei destinatari dei bilanci per quanto concerne la qualità dell'informazione e l'attendibilità dei valori con il mutare

delle condizioni.

Le finalità e i postulati del bilancio enunciati in questo documento si applicano alla generalità delle imprese, e pertanto non solo a quelle

destinatarie della IV Direttiva e della VII Direttiva CEE ma anche a quelle destinatarie di specifiche disposizioni di legge (p.e. banche,

assicurazioni, società finanziarie ecc.).¶

 

 

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FINALITA' E POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Con il decreto legislativo 9-4-1991, n. 127, sono state attuate in Italia le Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria

relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. L'obiettivo delle Direttive è stato quello di armonizzare le prassi

dei vari paesi in materia di informativa di bilancio prevedendo un'ampia gamma di opzioni, ossia di possibilità di scelta.

Il DLgs 127/1991, nonostante sia stato largamente anticipato dalla migliore prassi e dottrina contabile, ha un impatto notevole in quanto

esprime in modo più organico e puntuale, come sarà chiarito nei successivi documenti, le norme civilistiche di redazione del bilancio.

Le finalità ed i postulati del bilancio che ora sono specificamente richiamati dalla legge sono i seguenti:

1. L'articolo 2 del DLgs 127/1991, che innova l'art. 2423 del Codice civile, fissa la clausola generale ovvero la finalità primaria del

bilancio secondo la quale quest' ultimo "deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la

situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio".

Secondo la Relazione ministeriale la formula "rappresentare in modo veritiero e corretto" ha inteso costituire la fedele traduzione

dell'espressione " true and fair view" cui fa riferimento la Direttiva.

Inoltre secondo la stessa Relazione ministeriale, "l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale,

economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio - nè promettere ai lettori di esso - una verità oggettiva di

bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne

rappresentino il risultato (la Relazione ministeriale fa riferimento all'art. 2217 , comma 2, del Codice civile)" [1].

2. Il 3o comma del predetto articolo 2423 del Codice civile stabilisce che se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge

non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo

scopo. Ciò sta a significare che è già previsto che non sia possibile per le norme di legge regolare tutte le situazioni che si possano

manifestare.

3. L'ultimo comma del medesimo articolo 2423 del Codice civile introduce l'obbligo della deroga qualora, in casi eccezionali,

l'applicazione delle disposizioni di legge sia incompatibile con una rappresentazione veritiera e corretta. Questa norma rafforza la portata

del principio generale, richiedendo la deroga a criteri specifici di rappresentazione o valutazione al fine di ottenere un'immagine veritiera

e corretta a livello sostanziale e non solo formale.

4. L'art. 3 del DLgs 127/1991, che introduce nel Codice civile un nuovo art. 2423-bis , stabilisce alcuni postulati generali che devono

essere rispettati nella redazione del bilancio. La Relazione ministeriale indica al riguardo che nella nuova disciplina non sono state

recepite tutte le regole contenute nella IV Direttiva (in particolare all'art. 31 ), in quanto alcune di esse erano ovvie o implicite in altre.

Sono stati esplicitati in modo formale i seguenti postulati:

1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

2. si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3. si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4. si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente [2];

6. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe a tale principio sono consentite in casi

eccezionali, purché la nota integrativa motivi la deroga e indichi l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale,

finanziaria e del risultato economico.

In sostanza sono statuiti i principi: della prudenza (vedi numeri 1, 2, 4 e 5 di cui sopra), della prospettiva di funzionamento dell'impresa

(vedi numero 1 di cui sopra), della competenza (vedi numeri 3 e 4 di cui sopra) e della continuità dei criteri di valutazione (vedi numero

6 di cui sopra) [3].

Tali principi costituiscono una parte dei postulati già inclusi nel documento Principi Contabili n. 1 del gennaio 1975.

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FINALITA' E POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI

Ruolo e funzione dei principi contabili

L'introduzione delle Direttive comunitarie IV e VII nell'ordinamento giuridico italiano con il Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127

non modifica di certo il ruolo e la rilevanza dei principi contabili nella redazione del bilancio e la loro utilità per i suoi compilatori per le

seguenti ragioni:

1. I principi contabili, intesi come regole tecnico-ragionieristiche, sono la matrice del bilancio da cui il legislatore ricava alcuni criteri

che ritiene fondamentali e che introduce nella legge. La legge può solamente statuire i principi basilari, per cui deve essere integrata e

interpretata sulla base di quei principi da cui ha preso origine.

2. La Relazione che riporta i pareri delle Commissioni Parlamentari al Decreto, sostiene che con la nuova stesura dell'art. 4 del DPR 136/

75 che stabilisce tra le condizioni per il rilascio della certificazione "che i fatti di gestione devono essere esattamente rilevati, si è

operato un implicito rinvio ai principi contabili... e se ne è così chiarito il ruolo di criterio tecnico meramente interpretativo e integrativo

delle norme di legge, che disciplinano la formazione e il contenuto dei documenti contabili". L'affermazione è un espresso e rinnovato

riconoscimento della necessità dei principi contabili.

3. Il legislatore sovente richiama indirettamente i principi contabili.

A tale riguardo si citano:

- Le informazioni complementari, richieste dall'innovato art. 2423 , terzo comma, del Codice civile, che si devono fornire se le

informazioni richieste dalle specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Queste costituiscono un esempio di integrazione obbligatoria delle norme di legge con le regole della tecnica, ossia con i principi

contabili.

- L'obbligo della deroga alle disposizioni sulla redazione del bilancio, previsto dal quarto comma del medesimo articolo 2423, per i casi

definiti "eccezionali". Esso costituisce un ulteriore esempio di rinvio alle regole tecniche, ossia ai principi contabili, ai quali è demandata

l'identificazione delle corrette regole di valutazione e rappresentazione [1].

Da quanto detto, si desume che nella nuova disciplina sul bilancio sono, in sostanza, frequenti i rinvii alla tecnica, in quanto non è

possibile per le norme di legge considerare tutte le situazioni che si possono manifestare.

4. Infine si sottolinea che il principio di rappresentazione veritiera e corretta prevista dall'innovato art. 2423, secondo comma, del

Codice civile, costituendo la traduzione del concetto anglosassone del "true and fair view", è già di per sè un implicito rinvio ai principi

contabili.

Infatti, l'espressione "true and fair view" è la risultante dell'applicazione dei postulati del bilancio d'esercizio e di tutti gli altri principi di

maggior dettaglio, enunciati nel rispetto di detti postulati, che riguardano le singole fattispecie [2-3].

In sostanza la funzione dei principi contabili è duplice.

La prima è quella di interpretare in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio. La legge fissa alcuni principi generali sulla

formazione del bilancio e rinvia implicitamente a regole tecniche, cioè ai corretti principi contabili, per specificazioni ed interpretazioni di

tipo applicativo.

La seconda funzione è integrativa laddove le norme di legge risultano insufficienti.

Pertanto le funzioni di cui sopra consistono nel fornire:

- tutti i principi di dettaglio che consentano di definire i termini adottati dal legislatore;

- i criteri, i metodi e le procedure di applicazione per fattispecie previste o non previste dalla legge;

- i criteri da adottare nei casi definiti "eccezionali" dall'art. 2423 del Codice civile;

- tutti gli elementi ed i dati (informazioni complementari), da includere nella nota integrativa, necessari per assicurare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio nel rispetto dei

postulati del bilancio. Nelle informazioni complementari rientrano anche, ove ciò sia appropriato, gli effetti sulla situazione patrimoniale-

finanziaria, sul patrimonio netto e sul risultato d'esercizio che derivano da una diversa contabilizzazione. La necessità di fornire

l'informativa complementare si può manifestare in varie fattispecie. Ne sono esempio: l'interferenza della legislazione tributaria nella

predisposizione del bilancio; la mancanza di normativa civilistica specifica su talune problematiche per le quali l'applicazione della sola

normativa civilistica generale (cioè senza l'ausilio dei dati complementari e della deroga) in materia di bilancio fa sorgere contrasti con la

rappresentazione in modo veritiero e corretto e con i corretti principi contabili [4]; eventuali difformità di specifiche disposizioni di

legge rispetto ai postulati di bilancio [5] (vedasi anche "Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali" in questo documento).

A. IDENTIFICAZIONE E DEFINIZIONE DELLE FINALITA' DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

La conoscenza e quindi la comunicazione di informazioni relative all'attività economica e finanziaria delle singole imprese operanti è di

importanza fondamentale per l'effettivo funzionamento del sistema economico in cui le imprese medesime operano e di cui

costituiscono il tessuto connettivo. Le informazioni che possono essere di utilità e di interesse per le svariate e numerose categorie di

persone, siano esse operatori economici che piccoli risparmiatori privati, sono molteplici. Tra questi gli azionisti e i creditori necessitano

di essere informati periodicamente sulle risorse delle singole imprese e sull'utilizzo di tali risorse da parte degli amministratori al fine di

prendere oculate decisioni circa i loro investimenti. Lo scopo che le imprese si prefiggono, prevalentemente il profitto, viene raggiunto

attraverso l'oculata amministrazione delle risorse e tale amministrazione, nel continuo dinamismo del mercato in cui le imprese operano,

investe un'ampia gamma di interessi, anche in contrasto, che abbisognano di corrette informazioni sugli andamenti operativi e sulla

consistenza delle aziende.

Una parte rilevante delle informazioni che riguardano un'impresa è quella relativa al suo patrimonio ed alle variazioni da esso subite alla

fine di ogni esercizio [6], tra le quali il risultato economico conseguito nell'esercizio stesso. Tali informazioni sono esposte nel bilancio,

la cui preparazione si fonda sull'adozione di principi contabili, il ruolo dei quali è stato precedentemente descritto.

Il bilancio è essenzialmente uno strumento informativo di dati patrimoniali, finanziari ed economici dell'impresa intesa come entità

distinta da quella dei suoi azionisti e proprietari. In questo documento vengono trattate le finalità ed i postulati di un bilancio di

funzionamento o bilancio d'esercizio, o bilancio ordinario, ossia di un bilancio inteso a fornire informazioni patrimoniali, finanziarie ed

economiche di un'impresa in funzionamento e non in situazioni particolari quali sono la cessione o la liquidazione.

Il bilancio di esercizio o di funzionamento è il bilancio redatto e reso pubblico in conformità alle disposizioni di legge, che ha per

destinatari gli azionisti, i creditori, altre persone ed enti esterni all'impresa. Esso è il documento che permette anche una valutazione

dell'operato dei gestori i quali, attraverso il bilancio d'esercizio, rendono conto dei risultati della loro gestione.

Il bilancio di esercizio è anche uno strumento utile ai fini interni, quali quelli della programmazione e del controllo. Per tali scopi, però,

esso viene normalmente integrato con maggiori dettagli e con altre informazioni, affinché la direzione possa espletare in modo adeguato

le sue funzioni.

B. LE FINALITA' DEL BILANCIO DI ESERCIZIO POSSONO IN SINTESI COSI' RIASSUMERSI:

1. Fornire una periodica ed attendibile conoscenza, secondo corretti principi contabili:

a) del risultato economico conseguito nell'esercizio [7], ivi inclusa una chiara dimostrazione dei relativi componenti positivi e negativi di

reddito;

b) della connessa valutazione e composizione del patrimonio aziendale [8], in modo da esprimere la situazione patrimoniale dell'impresa

nonché la sua situazione finanziaria nei limiti delle informazioni fornite dalla classificazione, separazione e identificazione per gruppi

omogenei in funzione delle caratteristiche tecniche e finanziarie delle attività e passività, avuto riguardo sotto quest' ultimo aspetto

rispettivamente al loro grado di liquidità ed esigibilità.

2. Fornire elementi informativi essenziali affinché il bilancio d'esercizio possa assolvere la sua funzione di strumento d'informazione

patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento in modo da renderlo intelligibile e corretto. Tali informazioni, che

vanno esposte nella nota integrativa del bilancio, riguardano:

a) informazioni per la comprensione dei dati di bilancio e per contribuire a valutare l'andamento dell'impresa, quali ad esempio i criteri

di valutazione ed i principi contabili adottati nella preparazione del bilancio, gli eventi rilevanti verificatisi tra la data di riferimento del

bilancio e la preparazione del medesimo, passività potenziali, posizioni di rischio, e tutte le altre informazioni che devono essere esposte

secondo i dettami dei corretti principi contabili. In sintesi: tra tali informazioni rientrano tutte quelle necessarie per assicurare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio nel rispetto dei

postulati di bilancio. Alcune di tali informazioni devono essere esposte anche nei conti d'ordine;

b) informazioni di carattere finanziario e patrimoniale, in particolare:

le variazioni avvenute nell'esercizio nelle voci di patrimonio (capitale) netto;

- le variazioni nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale avvenute nell'esercizio, esposte in modo da riassumere le fonti di

finanziamento ed i relativi impieghi (rendiconto finanziario).

La presentazione nella nota integrativa delle variazioni avvenute nell'esercizio nelle voci di patrimonio netto è indispensabile. La

presentazione delle predette variazioni nella forma di prospetto è da ritenersi particolarmente utile per il raggiungimento della chiarezza

nella redazione e per la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

La presentazione nella nota integrativa, nella forma di prospetto, del rendiconto finanziario che espone le variazioni nei componenti attivi

e passivi del patrimonio aziendale avvenute nell'esercizio, in modo da riassumere le fonti di finanziamento ed i relativi impieghi, è di

particolare importanza in considerazione della rilevanza delle informazioni fornite. Tale prospetto consente di riassumere le informazioni

già richieste dalla vigente legislazione in modo sintetico ma organico ed atto a fornire informazioni di natura finanziaria altrimenti non

ottenibili dallo stato patrimoniale e dal conto economico.

Sebbene la sua mancata presentazione, in via generale, non venga considerata, allo stato attuale, come violazione del principio della

rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere

finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assume limitata soltanto alle aziende amministrative

meno dotate, a causa delle minori dimensioni.

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FINALITA' E POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI

Postulati del bilancio d'esercizio [1]

La formazione del bilancio di esercizio inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in

funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata da una continuità operativa, si fonda su principi contabili.

I principi contabili sono quei principi, ivi inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono l'individuazione dei

fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in

bilancio.

I corretti principi contabili sono quei principi che hanno autorevole sostegno ed avallo della dottrina ragioneristica più evoluta e degli

esperti amministrativi oculati e competenti, così da diventare di generale accettazione anche in un contesto internazionale. Tali principi

nel quadro della normativa civilistica in vigore in materia di bilancio e dei postulati del bilancio, la interpretano, ne definiscono da un

punto di vista ragioneristico i concetti, la portata ed i limiti e ove necessario, la integrano, affinché il bilancio possa raggiungere le

proprie finalità. Tali finalità consistono nel rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto il patrimonio aziendale, ossia la situazione

patrimoniale e finanziaria, e le sue variazioni e, tra esse, il risultato economico dell'esercizio. Tali principi possono evolversi nel tempo in

relazione ai cambiamenti economici e sociali, all'evoluzione della dottrina ragioneristica e della legislazione civilistica.

I principi contabili si distinguono in principi contabili generali o postulati del bilancio di esercizio e principi contabili applicati.

I postulati del bilancio costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle

singole poste di bilancio incluse quelle relative ad imprese che operano in settori specialistici.

I principali postulati sono i seguenti:

- Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione.

- Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali.

- Comprensibilità (chiarezza).

- Neutralità (imparzialità):

- incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettiche dell'investitore;

- incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con la determinazione del reddito fiscale.

- Prudenza.

- Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale.

- Comparabilità.

- Omogeneità.

- Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione.

- Competenza.

- Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio.

- Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento.

- Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili.

- Funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie.

- Verificabilità dell'informazione.

I principi contabili applicati costituiranno oggetto di documenti separati.

UTILITA' DEL BILANCIO D'ESERCIZIO PER I DESTINATARI E COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE

Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto in maniera da essere di concreta utilità per il maggior numero di destinatari, i quali nella

attendibilità ed imparzialità dei dati in esso esposti devono trovare la base comune per la composizione degli interessi contrapposti.

Mentre il bilancio di esercizio dà in prevalenza informazioni sul presente e sul passato, molti degli atti economici compiuti dai destinatari

dei bilanci riguardano il futuro.

I creditori utilizzano il bilancio per valutare le prospettive di recupero del proprio credito. Gli azionisti e coloro che sono interessati

all'acquisto di azioni analizzano, fra l'altro, gli utili conseguiti e la situazione patrimoniale-finanziaria del presente al fine di dedurre

orientamenti sul futuro andamento degli utili, per valutare il prezzo d'acquisto delle azioni e la capacità di produrre redditi e quindi di

originare dividendi.

Affinché gli investitori ed altri destinatari del bilancio possano utilizzare i dati in esso esposti per effettuare delle previsioni sugli

andamenti operativi futuri, è necessario che tali dati siano oltre che attendibili anche analitici ed intellegibili. L'informazione patrimoniale,

finanziaria ed economica esposta nel bilancio d'esercizio per essere utile deve essere completa e deve scaturire da un insieme unitario ed

organico di documenti.

PREVALENZA DEGLI ASPETTI SOSTANZIALI SU QUELLI FORMALI

Affinché il bilancio possa essere utile per i suoi utilizzatori e fornire la rappresentazione in modo veritiero e corretto degli eventi di

gestione si rende necessario determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi e non solo i suoi aspetti formali.

La sostanza rappresenta l'essenza necessaria dell'evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso. I fatti di gestione hanno diversa

origine e presentano problematiche diverse. A titolo esemplificativo, molti di tali fatti sono costituiti da contratti che possono trovare

regolamentazione in una normativa generale o specifica. Alcuni di tali contratti sono singoli ed indipendenti, altri fanno parte di più

complesse operazioni. Per molti contratti l'essenza dell'operazione è facilmente intellegibile. Per altri, la particolarità o complessità delle

clausole richiede interpretazione per comprendere la vera essenza del contratto ed evitare conclusioni fuorvianti. In numerose situazioni

vi è concordanza tra l'aspetto sostanziale e l'aspetto formale del contratto; in altre situazioni tale concordanza non si verifica.

Per ciascuna operazione o fatto e comunque per ogni accadimento aziendale, è indispensabile conoscere la sostanza economica dello

stesso qualunque sia la sua origine (contrattuale, legislativa, ecc.). L'identificazione della sostanza economica delle operazioni è basilare

per tutto il procedimento di formazione del bilancio. Pertanto, è essenziale che già nella fase di rilevazione dell'operazione nelle scritture

contabili si abbia la conoscenza di tutti gli elementi pertinenti per la determinazione della relativa sostanza economica. Ciò comporta di

individuare non solo le caratteristiche dell'evento isolato, bensì anche quelle relative ad eventi ed operazioni ad esso correlate o

correlabili il cui insieme concorre a determinare l'unitarietà dell'operazione negli aspetti sostanziali.

La sostanza economica dell'operazione che è stata così identificata rappresenta, salvo i casi indicati successivamente, l'elemento

prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dell'evento nel bilancio, affinché quest' ultimo possa assicurare chiarezza

di redazione ed una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico

dell'esercizio. Ad esempio, nel caso di riporto, i titoli oggetto del contratto devono essere rilevati nel bilancio del venditore in quanto

l'operazione in base alla sostanza economica costituisce un finanziamento ed il passaggio di proprietà avviene per garantire il

finanziamento [2].

Individuata la sostanza economica dell'operazione bisogna altresì considerare gli aspetti formali (contrattuali e giuridici) per le eventuali

limitazioni imposte dalla vigente legislazione. Infatti, vi sono situazioni nelle quali:

a) le norme civilistiche relative a particolari fattispecie possono imporre una specifica contabilizzazione che differisce da quella basata

sulla sostanza economica dell'operazione (ad esempio, ciò si verifica nel caso in cui l'interpretazione prevalente della norma civilistica

dovesse continuare a precludere al locatario, in un'operazione di leasing finanziario, l'iscrizione dei beni presi a leasing tra le

immobilizzazioni, identificati in una classe separata, come previsto dalla metodologia del leasing finanziario);

b) le norme civilistiche impongono la rilevazione dell'operazione in base agli aspetti formali ma non impediscono che gli effetti

dell'operazione possano essere trattati contabilmente secondo gli aspetti sostanziali. Ad esempio, l'operazione di vendita ("sale") e

concomitante operazione di leasing finanziario ("lease back") costituisce da un punto di vista sostanziale un'operazione di

finanziamento; in tal caso è necessario rilevare contabilmente la vendita in quanto il relativo contratto non può essere ignorato, ma la

norma civilistica non impedisce il differimento della plusvalenza che va accreditata a conto economico gradualmente, sulla durata del

contratto di leasing (o sulla vita utile del cespite secondo le varie fattispecie), come è invece richiesto dalla metodologia del leasing

finanziario;

c) le norme tributarie impongono una contabilizzazione ovvero la richiedono come condizione per conseguire benefici fiscali altrimenti

non ottenibili rispetto ad una contabilizzazione basata sulla sostanza economica.

Nelle situazioni di cui ai punti a) e c) nelle quali la contabilizzazione non può effettuarsi in base alla sostanza dell'operazione si devono

fornire nella nota integrativa tutti gli elementi ed i dati (informazioni complementari) atti ad esprimerla. Tra tali informazioni risultano

anche gli effetti di tale impostazione sostanziale sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul patrimonio netto e sul risultato dell'esercizio,

affinché il bilancio possa raggiungere le sue finalità di chiarezza nella redazione e di rappresentazione veritiera e corretta in precedenza

richiamate e possa quindi rispettare i postulati del bilancio stesso. Tali informazioni complementari, anche se fornite dall'azienda, sono

ritenute di rilevanza tale che si raccomanda agli organi preposti al controllo del bilancio di darne anch' essi evidenza nelle proprie

relazioni nella forma appropriata.

Quanto appena detto si applica anche ai casi di difformità di specifiche disposizioni di legge rispetto ai postulati di bilancio, in quanto ai

fini della informativa complementare le predette difformità sono da equiparare ai casi di contrasto tra aspetti sostanziali e formali.

Nelle situazioni di cui al precedente punto b), gli effetti dell'operazione vanno trattati secondo la sostanza economica e si devono fornire

le necessarie informazioni nella nota integrativa.

Le più ricorrenti tra le predette fattispecie particolari verranno trattate nei documenti relativi alle singole poste di bilancio.

Va tuttavia rilevato che vi sono numerose operazioni svolte dalle aziende che rientrano nelle fattispecie nelle quali gli aspetti formali e

quelli sostanziali concordano e, pertanto, la contabilizzazione deve essere effettuata, nel rispetto della normativa e dei postulati del

bilancio, in base alla sostanza dell'operazione, la quale costituisce l'elemento prevalente.

COMPRENSIBILITA' (CHIAREZZA)

Il bilancio d'esercizio deve essere comprensibile e deve perciò essere analitico e corredato dalla nota integrativa che faciliti la

comprensione e l'intelligibilità della schematica simbologia contabile. Tuttavia l'informativa fornita non deve essere eccessiva e superflua.

Alcuni elementi che caratterizzano la comprensibilità (chiarezza) del bilancio d'esercizio sono:

a) la distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio, classificati in voci omogenee e senza effettuazione di

compensazioni;

b) la netta individuazione dei componenti ordinari da quelli straordinari del reddito d'esercizio;

c) la separata classificazione dei costi e dei ricavi della "gestione tipica" dagli altri costi e ricavi d'esercizio.

NEUTRALITA' (IMPARZIALITA')

Il bilancio d'esercizio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi pertanto su principi contabili indipendenti

ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi.

La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del bilancio e soprattutto per quanto concerne gli

elementi soggettivi.

Alcune aree del procedimento di valutazione, che è fondamentale per la redazione del bilancio, implicano un processo di previsione e di

stima anche nell'applicazione di concetti rigidi. Ad esempio, la determinazione della vita economica (utile) degli impianti, la svalutazione

del magazzino per obsolescenza, la svalutazione dei crediti per inesigibilità, la formazione e determinazione dei costi, implicano un

processo di stima. La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per far venir meno l'imparzialità, la ragionevolezza e la

verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti di ragioneria a cui la preparazione del bilancio deve

informarsi e richiedono due requisiti essenziali, la competenza e l'onestà. L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione

competente ed onesta del procedimento di formazione del bilancio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto

concerne gli elementi soggettivi.

Le politiche di livellamento dei redditi, cioè le politiche che realizzano il conguaglio dei risultati d'esercizio mediante taciti

accantonamenti nei "periodi favorevoli" e tacite utilizzazioni nei "periodi sfavorevoli", contrastano con le finalità del bilancio d'esercizio.

L'imparzialità contabile assieme alla costanza di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo debbono assicurare la determinazione

del reddito d'esercizio in modo svincolato dal succedersi di "fasi favorevoli" e di "fasi sfavorevoli". Il reddito di esercizio che

scaturisce dal procedimento di formazione del bilancio deve costituire il "reddito prodotto", cioè conseguito dall'impresa nel periodo

amministrativo. Le politiche di livellamento dei dividendi possono invece essere realizzate formando o sciogliendo riserve palesi di utile.

Due aspetti significativi della neutralità sono i seguenti:

Incompatibilità delle finalità del bilancio d'esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettiche dell'investitore

Non rientra tra le finalità del bilancio d'esercizio esporre valutazioni di cessione o riflettere le conclusioni dell'acquirente. Anche se un

bilancio di cessione viene preparato ad hoc sulla base di procedimenti di valutazione che sono ovviamente differenti da quelli di

funzionamento, è da rilevare che le conclusioni del processo decisionale dell'acquirente sono espressione del rischio connaturato alla

sua funzione di acquirente; pertanto, tali conclusioni non potranno trovare univoca valutazione quantitativa nel bilancio di cessione e

tanto meno in quello di funzionamento.

Incompatibilità delle finalità del bilancio d'esercizio con la determinazione del reddito fiscale

Le finalità del bilancio d'esercizio non si identificano con la determinazione del reddito ai fini fiscali. Il bilancio d'esercizio deve esporre

la passività fiscale dell'impresa, ma ciò non significa che il reddito economico debba identificarsi col reddito imponibile.

E' indubbiamente auspicabile l'avvicinamento del reddito fiscale al reddito economico quale risulta da un attendibile bilancio d'esercizio.

Un più ampio riconoscimento delle esigenze economiche d'impresa da parte delle leggi fiscali non potrebbe risolversi che in una

maggior attendibilità dei bilanci da parte delle imprese e nel rispetto delle condizioni di equilibrio aziendale. Finché esisteranno divergenze

significative tra redditi economici e redditi fiscali, il procedimento di formazione dovrebbe sì tenere conto e rispecchiare le passività

fiscali, ma non dovrebbe essere condizionato da finalità fiscali che dovrebbero invece essere circoscritte ad un diverso procedimento.

In altri termini, il procedimento formativo del bilancio di esercizio non dovrebbe uniformarsi con il procedimento formativo della

dichiarazione dei redditi. Poiché detti processi sono tuttora diversi e non possono identificarsi, il processo formativo del reddito fiscale

dovrebbe effettuarsi sulla base di strumenti appropriati (dichiarazione dei redditi, prospetti di raccordo, ecc.).

La separazione tra i due procedimenti è stata soltanto in parte realizzata dalla recente legislazione fiscale. Finché essa non verrà

interamente realizzata (cioè, finché si dovranno adottare nella stesura del bilancio di esercizio alcuni principi fiscali espressamente

richiesti dalla legge, seppure contrastanti con i principi contabili) sarà necessario classificare separatamente le poste di natura fiscale

come previsto dallo schema di conto economico introdotto nella legislazione italiana per effetto della IV Direttiva CEE, contabilizzando

le relative imposte differite con i principi e la metodologia che le governano [3], e fornendo l'effetto globale (patrimoniale ed

economico) derivante dall'applicazione dei criteri fiscali rispetto a quelli di natura economica che l'impresa avrebbe dovuto adottare.

PRUDENZA

Il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale profitti non realizzati non devono essere

contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio.

Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo del bilancio.

I suoi eccessi però devono essere evitati perché sono pregiudizievoli per gli interessi degli azionisti e rendono il bilancio inattendibile e

non corretto. Il principio della prudenza, pertanto, deve rappresentare non l'arbitraria riduzione di redditi e di patrimonio, bensì quella

qualità di giudizi a cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio; ciò soprattutto nella valutazione delle

incertezze e dei rischi connessi con l'andamento operativo aziendale al fine di assicurare che ragionevoli stanziamenti vengano effettuati

in previsione di perdite potenziali da sostenersi nel realizzo dell'attivo di bilancio e nella definizione di passività reali e potenziali.

L'applicazione del principio della prudenza comporta che gli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività siano

valutati individualmente per evitare compensi tra perdite che devono essere riconosciute e profitti che non devono essere riconosciuti in

quanto non realizzati.

PERIODICITA' DELLA MISURAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO AZIENDALE

Il bilancio di esercizio o di funzionamento si riferisce ad un periodo amministrativo (o esercizio) e non all'intera vita aziendale.

COMPARABILITA'

La comparabilità dipende generalmente dall'esistenza di fatti economici similari contabilizzati in bilancio con gli stessi criteri.

Nell'ambito della stessa impresa la comparabilità dei bilanci a date diverse è possibile se sussistono le seguenti condizioni:

1. la forma di presentazione deve essere costante, cioè il modo di esposizione (classificazione, separazione ed identificazione per gruppi

omogenei) delle voci deve essere uguale o almeno comparabile;¶

2. i criteri di valutazione adottati devono essere mantenuti costanti. L'eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanza

eccezionale per frequenza e natura. In ogni caso l'effetto del cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell'esercizio e sul

patrimonio netto deve essere propriamente evidenziato (vedasi anche "continuità di applicazione dei principi contabili ed in particolare

dei criteri di valutazione");

3. i mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni, scorpori, ecc.) e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati.

La comparabilità tra bilanci di varie imprese è più complessa della comparabilità tra bilanci della stessa impresa. La maggior difficoltà si

origina dall'esistenza di alternativi criteri di valutazione, per cui le differenze risultanti dalle comparazioni possono essere dovute a tali

diversi criteri anziché alle diverse strutture d'impresa o alla diversa natura dei fatti economici, come sarebbe invece auspicabile. La

completa comparabilità tra bilanci di varie imprese si verificherà solo nei limiti in cui sarà possibile la eliminazione dei criteri alternativi.

Finché tale obiettivo non verrà raggiunto, sarà necessario mettere in evidenza nel bilancio i criteri di valutazione adottati, le circostanze

che giustificano i cambiamenti di criterio ed i loro effetti. Sarà inoltre necessario mettere in evidenza sia i cambiamenti apportati nel

modo di esposizione delle voci di bilancio, sia i cambiamenti strutturali e gli eventi di natura straordinaria se essi non sono direttamente

intellegibili dai prospetti di bilancio.

In particolare sta assumendo una rilevanza sempre maggiore la comparabilità tra i bilanci di imprese appartenenti a paesi diversi, a causa

della crescita dei rapporti internazionali delle stesse.

OMOGENEITA'

L'omogeneità riguarda l'unità di moneta nella quale i vari componenti attivi e passivi del capitale d'impresa devono essere espressi, ossia

la moneta di conto.

CONTINUITA' (COSTANZA) DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI ED IN PARTICOLARE DEI CRITERI DI

VALUTAZIONE

La continuità (o costanza) di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo è uno dei cardini della determinazione dei risultati

d'esercizio. La continuità di applicazione dei principi contabili, come definiti in precedenza, è una condizione essenziale della

comparabilità dei bilanci. Da quanto detto si deduce che l'indicazione dei cambiamenti nei principi contabili adottati, ed in particolare nei

criteri di valutazione, e dei loro effetti è condizione necessaria per la corretta preparazione ed esposizione del bilancio. In ogni caso,

come già indicato ai fini della comparabilità, il cambiamento dei principi contabili deve effettuarsi in casi eccezionali, sia per frequenza

che per natura dell'evento motivante, e la motivazione nonché l'effetto del cambiamento devono essere propriamente evidenziati. I modi

con cui tali cambiamenti ed i loro effetti devono essere posti in evidenza costituiranno oggetto di un documento separato.

COMPETENZA

L'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi

si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La determinazione dei risultati d'esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi

relativi ad un esercizio.

I principi che informano la rilevazione e la rappresentazione dei componenti positivi e negativi di reddito verranno sviluppati in un

documento separato. Vengono qui di seguito precisati soltanto alcuni principi generali che verranno anch' essi sviluppati nel predetto

documento separato.

1. I ricavi, come regola generale, devono essere riconosciuti quando si verificano le seguenti due condizioni:

1) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;

2) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. Tale momento è

convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili.

Regole particolari riguardando la rilevazione dei ricavi relativi a commesse a lungo termine, cioè a contratti relativi a beni il cui processo

produttivo eccede l'anno. Per tali contratti i ricavi dovrebbero essere riconosciuti sulla base dell'avanzamento dei lavori nei casi in cui

siano rispettati i requisiti previsti dai corretti principi contabili.

2. I costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio.

Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre

ai ricavi dell'esercizio i relativi costi siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:

a) per associazione di causa ad effetto tra costi e ricavi. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente (come nel

caso delle provvigioni) o sulla base di assunzioni del flusso dei costi (fifo, lifo o medio);

b) per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione.

Tipico esempio è rappresentato dall'ammortamento;

c) per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati al tempo o perché sia venuta meno l'utilità o la

funzionalità del costo. In particolare quando:

1) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso o non sia identificabile o valutabile l'utilità futura;

2) viene meno o non sia più identificabile o valutabile l'utilità futura o funzionalità di costi che erano stati sospesi in esercizi precedenti;

3) l'associazione di causa ad effetto o la ripartizione dell'utilità su base razionale e sistematica non siano di sostanziale utilità.

SIGNIFICATIVITA' E RILEVANZA DEI FATTI ECONOMICI AI FINI DELLA LORO PRESENTAZIONE IN BILANCIO

Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul

processo decisionale dei destinatari. Il principio di significatività trova anche riscontro in numerose norme relative alla redazione e al

contenuto del bilancio.

Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce

soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto

dall'applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d'esercizio.

Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non

devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

IL COSTO COME CRITERIO BASE DELLE VALUTAZIONI DI BILANCIO DELL'IMPRESA IN FUNZIONAMENTO

Il costo costituisce il criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento.

Le ragioni che inducono alla scelta del costo, inteso come complesso degli oneri che un'impresa ha effettivamente sostenuto nel

procurarsi un dato bene (fattore produttivo), possono così riassumersi:

A. I componenti del capitale costituiscono un sistema organico di beni destinato alla produzione di reddito e costituiscono costi

anticipati la cui utilità ceduta al processo di trasformazione economica è misurata attraverso un sistema di valutazioni successive. Il

costo non rappresenta soltanto la spesa sostenuta per l'acquisizione dei beni, ma rappresenta anche il valore delle loro qualità funzionali

che partecipano al processo formativo del reddito, ossia, è anche espressione del loro valore di funzionamento.

B. Il criterio del costo è quello che lascia minor latitudine agli apprezzamenti soggettivi.

C. Il criterio del costo è di facile applicabilità ed attuazione. Non va però effettuata confusione tra costo come criterio di valutazione e

costo come valore inderogabile di bilancio. Il costo è, con i suoi limiti, un metodo informativo del valore, e come tale va considerato. In

altri termini, il bilancio ha per obiettivo l'esposizione di valori e non di costi; il costo è solo uno dei termini usati per la misurazione del

valore. Tale confusione ha precluso talvolta il riconoscimento di perdite con la giustificazione della salvaguardia del costo. Il

procedimento di valutazione parte dal costo originario che misura la funzionalità originaria dei beni, ma la deve continuamente

riesaminare per determinare la misura residua.

Il bilancio di esercizio è interessato solitamente alle diminuzioni di funzionalità dei beni destinati al processo produttivo e non ai suoi

aumenti. L'aumento, come regola generale, è in contrasto con i postulati del bilancio d'esercizio, perché si concretizza in utili non

realizzati. Assunto però il costo come criterio base, i corretti principi contabili relativi alle singole poste di bilancio stabiliranno i casi ed i

modi con cui il costo va rettificato o sostituito per tenere conto della diminuita funzionalità (operatività o commerciabilità) e dei

mutamenti di valore in situazioni speciali (quali ad esempio speciali situazioni od andamenti del mercato, mutato livello generale dei

prezzi, ristrutturazioni o riorganizzazioni aziendali, ecc.) o per investimenti di particolare natura (quali le partecipazioni) che gli stessi

corretti principi contabili identificheranno e definiranno. Qualora le ragioni che avevano reso necessaria una svalutazione in conformità

ai corretti principi contabili vengano meno, gli stessi principi richiedono il ripristino del costo originario.

CONFORMITA' DEL COMPLESSIVO PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO AI CORRETTI PRINCIPI

CONTABILI

Il bilancio d'esercizio è il risultato delle funzioni di ragioneria e pertanto presuppone già alcuni procedimenti contabili e ne richiede altri

per la sua formazione. Tali procedimenti possono così riassumersi:

A. Procedimenti di rilevazione che hanno lo scopo di identificare i fatti economico-tecnici, che costituiscono il tessuto della gestione

aziendale, di interpretarli, di controllarli e di rappresentarli. Tali procedimenti si concretizzano nell'applicazione di metodi di registrazione

dei fatti aziendali coordinati in sistema di scritture. Il predetto procedimento di rilevazione non si risolve nell'accumulo di valori anonimi

e privi di significato contabile.

La rilevazione presuppone la scelta a priori di criteri contabili ben precisi; il bilancio non è un procedimento di creazione di nuovi dati; il

bilancio si fa già in fase di rilevazione dei fatti amministrativi e si completa con i procedimenti qui di seguito descritti.

B. Procedimenti di ricognizione dei componenti attivi e passivi del capitale d'impresa, che si concretizzano nella formazione degli

inventari contabili. L'inventario contabile oltre ad essere uno strumento di controllo è un procedimento di valutazione. Con esso cioè si

assolvono le seguenti funzioni:

- si raccolgono i saldi contabili e le altre informazioni necessarie alla formazione del bilancio;

- si riesaminano i saldi contabili e le altre informazioni per la completa applicazione dei prescelti criteri contabili e per tradurre tali dati in

valori di bilancio.

C. Procedimenti di rappresentazione o esposizione della situazione patrimoniale-finanziaria e dei risultati conseguiti nell'esercizio.

Riassumendo, il procedimento contabile che sta alla base della preparazione del bilancio di esercizio consiste in una serie di operazioni

che possono così raggrupparsi:

- Individuazione e selezione dei fatti economico-amministrativi.

- Analisi dei fatti amministrativi.

- Determinazione in valori di conto dei fatti amministrativi.

- Identificazione dei conti da imputare.

- Registrazione dei fatti amministrativi.

- Predisposizione del bilancio di verifica dei valori registrati per trasformarli da valori di conti in valori di bilancio.

- Preparazione dei prospetti componenti il bilancio.

Il sistema contabile-amministrativo che sta alla base del procedimento di formazione del bilancio deve essere flessibile cioè capace di

fornire i dati necessari per far fronte sia alle esigenze gestionali e direzionali sia a quelle di preparazione dei bilanci.

Tali dati debbono avere le seguenti caratteristiche:

- Analiticità.

- Verificabilità.

- Documentabilità.

Il sistema contabile-amministrativo [4] adottato dall'impresa, deve assicurare - tramite un adeguato sistema informativo, i controlli

interni, l'impiego di personale competente, la ripartizione di funzioni, le autorizzazioni, ecc., e rispettando il giusto rapporto tra costo del

sistema di controllo e vantaggi derivanti - quanto segue:

- la conformità dell'attività degli organi aziendali ai fini che l'impresa si propone ed alle direttive ricevute;

- la salvaguardia del patrimonio aziendale;

- l'attendibilità dei dati;

- la disponibilità in modo tempestivo dei dati.

Da quanto detto si desume che tutto il processo di formazione del bilancio si informa a corretti principi contabili.

FUNZIONE INFORMATIVA E COMPLETEZZA DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO E DELLE ALTRE

INFORMAZIONI NECESSARIE

Il bilancio d'esercizio deve mettere in evidenza tutte quelle informazioni complementari che sono necessarie per la comprensibilità e

l'attendibilità del bilancio medesimo.

Tali informazioni sono ricomprese nella nota integrativa al bilancio che ha sia la funzione di rendere comprensibile la schematica

simbologia contabile, ossia i valori iscritti in bilancio che altrimenti sarebbero muti, sia la funzione di fornire informazioni complementari

di carattere patrimoniale, finanziario ed economico.

La nota integrativa, infatti, è parte integrante del bilancio e costituisce un tutto inscindibile insieme allo stato patrimoniale ed al conto

economico.

La nota integrativa non deve essere considerata una sostituzione della corretta contabilizzazione, valutazione e rappresentazione che

possono essere attuate nel bilancio stesso. Nè d'altra parte deve essere eccessivamente lunga e complessa tale da celare ciò che

l'informazione deve rivelare.

La nota integrativa deve invece presentarsi come elemento informativo di supporto indispensabile all'unitaria comprensione del bilancio.

VERIFICABILITA' DELL'INFORMAZIONE

L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria fornita dal bilancio deve essere verificabile attraverso un'indipendente

ricostruzione del procedimento contabile, tenendo conto anche degli elementi soggettivi.

Documento n. 11 Consiglio Nazionale Dottori commercialisti e Ragionieri

RAFFRONTO CON LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA E RACCOMANDAZIONE

I principi generali riportati negli artt. 2423 e 2423- bis del Codice civile rappresentano le finalità e i postulati di bilancio che il legislatore ha inteso richiamare specificatamente secondo quanto previsto dalla IV Direttiva CEE Tali finalità e postulati sono coerenti con quelli previsti dalla dottrina ragionieristica e dalla migliore prassi.

Nel presente documento essi sono stati commentati e completati con altri postulati cui la legge ha rinviato. Tutti i postulati di bilancio che la legge non ha esplicitamente richiamato, ma a cui ha implicitamente rinviato e che sono individuati in questo documento, fanno parte integrante di quel complesso di principi generali cui si deve fare riferimento per la predisposizione del bilancio.

Considerato che il contenuto di questo documento è rappresentato dai principi basilari e di validità generale per la stesura del bilancio, se ne raccomanda l'adozione.

 

Documento n. 11 Consiglio Nazionale Dottori commercialisti e Ragionieri

RAFFRONTO CON I PRINCIPI ENUNCIATI DALLO IASC

Si ritiene che il contenuto di questo documento non si discosti da quanto enunciato dall'International Accounting Standard Committee, nel documento generale " Framework for the Preparation and presentation of Financial Statements".